Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla
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  • Sentenza Cassazione n. 15035 del 21/07/2016 – Procedura Civile – PROCEDIMENTO CIVILE – NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DA PARTE DELLA CANCELLERIA – RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA – CONTESTAZIONE – PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

    FONTE CORTE DI CASSAZIONE

    SENTENZA INTEGRALE:DECRETO CASSAZIONE 15035_07_2016 NOTIFICAZIONE MEZZO PEC

     

    La Sezione Prima Civile della Corte ha affermato il principio per il quale nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.

    Presidente: A. Nappi

    Relatore: A. Scaldaferri