Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.18920/2003:Assegno ridotto per l’ex moglie che non cerca lavoro

Se la ex moglie separata non si adopera adeguatamente per cercare un lavoro il marito può ottenere una riduzione dell’obbligo alimentare. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione decidendo il caso di una donna che, dopo la separazione, aveva smesso di lavorare, senza più cercare nemmeno una occupazione. È stato proprio lo scarso interesse al lavoro a determinare una riduzione dell’assegno alimentare che, negata in primo grado, era stata concessa in appello. La Suprema Corte, che ha respinto entrambi i ricorsi e le relative richieste, ha però confermato la riduzione dell’assegno alla ex moglie pigra la quale, soprattutto in considerazione della giovane età, aveva la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro in una città del Nord Italia. (28 gennaio 2004)

 

L’ESPERTO RISPONDE: Ma cosa succede nell’ipotesi in cui nella sentenza di divorzio non è menzionato il TERMINE PRESCRIZIONE ASSEGNO?

Si rileva che sia per l’assegno di mantenimento che per quello divorzile, è evocato un termine di prescrizione di 5 anni.

La soluzione

La prescrizione in oggetto opera di diritto e non deve essere indicata nelle condizioni di divorzio o di separazione.

NOTA BENE: la prescrizione quinquennale opera solo con riferimento a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento che non venga pagato, qualora il coniuge percettore non attivi entro, appunto, i 5 anni un’azione giudiziaria per il recupero del rateo o dei ratei non pagati.

Per essere chiari si prescrive in 5 anni il diritto a percepire il rateo mensile impagato non certo l’assegno di mantenimento nella sua globalità.


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Referente Dr.ssa  ASSUNTA Mango

 


Corte di Cassazione, n. 2123/2013:disaffezione al matrimonio anche rispetto ad un solo coniuge

Corte di Cassazione, n. 2123/2013

Se si verifica la disaffezione al matrimonio, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: la domanda non costituisce ragione di addebito: nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può di per se’ essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito.


Corte di Cassazione, n. 2113/2013: Il Giudice della separazione deve analizzare la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi con conseguente adeguata Motivazione

Corte di Cassazione, n. 2113/2013

Quando un giudice pronuncia sentenza per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, si deve ritenere che la decisione sia adeguatamente motivata se il magistrato, analizzando la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, ha rilevato un notevole divario a vantaggio di lui.

 


Corte di Cassazione, 20 febbraio 2013 n. 4178:Modalità di valutazione nella determinazione assegno

Corte di Cassazione, 20 febbraio 2013 n. 4178

Nel caso in cui il coniuge cui non è addebitabile la separazione adduca che il suo patrimonio ed i suoi redditi non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita, al fine di provvedere sull’assegno il giudice deve esaminare le esigenze del richiedente accertando e tenendo conto di tutte le risorse economiche del predetto e dell’onerato. In conclusione deve procedere ad un’attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni economiche e reddituali dei coniugi nel bilanciamento dei reciproci interessi, si da garantire il permanere del medesimo tenore di vita attraverso la corresponsione dell’assegno.

 


Corte di Cassazione, 20 febbraio 2013 n. 4847:Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano

Corte di Cassazione, 20 febbraio 2013 n. 4847

Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’articolo 540 secondo comma del codice civile; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

 


Corte di Cassazione, 18 novembre 2013 n. 46153 Non è punibile per appropriazione indebita il marito che prima della separazione fa sparire i mobili da casa.

Corte di Cassazione, 18 novembre 2013 n. 46153

Non è punibile per appropriazione indebita il marito che prima della separazione fa sparire i mobili da casa.