Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

LEX ET JUS 2.2019

la Rivista

 


Note ed Appunti di Studio Scuola di legge sulle modalità applicative dell’art.403 c.c. – Atto di studio. Ed. 2014- Pubblicato su richiesta di molti corsisti

Su richiesta di molti corsisti viene recuperato dall’archivio lex et jus il presente contributo, di cui uno stralcio è stato  pubblicato già nella rivista lex et Jus anno 2015/2016 .

Si rappresenta che l’autore sta lavorando con un Team Working Social Law  all’aggiornamento dello stesso ed invita agli addetti ai lavori di inviare segnalazioni, atti e contributi e pubblicazioni per poter pubblicare una linea guida aggiornata ed utile, inviando eventuale materiale : lexmerolla@libero.it.   Il materiale inviato non verrà restituito.

Per visionare la pubblicazione in pdf digitare sul titolo:

Articolo 403 del codice civile, Ed.2014, Avv. Prof. Manlio Merolla


IL MASSIMARIO di Giurisprudenza Famiglia e Minori della Lex et Jus Anno 19.Parte I

Per leggere il Massimario digita qui su: Il Massimario del Diritto di Famiglia e del Diritto Minorile Lex et Jus Osservatorio Giuridico

IL MASSIMARIO


EVENTO FORMATIVO 23° CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCUOLA DI LEGGE: 14.06.19 TPM NAPOLI – IL PROCESSO CIVILE MINORILE

PER ISCRIZIONE AL SEMINARIO SCRIVERE A: lexmerolla@libero.it  utilizzando la scheda pubblicata nel sito, allegando copia tesserino professionale e note curriculari. Il seminario è a numero chiuso. Favor di partecipazione per i corsisti iscritti alla Scuola di Legge e soci delle Camere Minorili Multiprofessionali . Richiesti Crediti formativi.


Su richiesta degli Associati si pubblica nuovamente la Proposta Normativa dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali e dell’ISGS ANNO 2008 sulla Riforma Processo Famiglia

SINTESI PROPOSTA NORMATIVA ANNO 2008 Riforma Diritto di Famiglia ISGS UNCMM

Come molti noteranno talune parti della proposta dell’Unione presentata dopo anni di studi e ricerche alla 2 Giorni CONVENTION NAZIONALE DELL’ UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI  a Nisida a Napoli  sono state richiamate con modifiche dalla recente proposta PILLON –

La suddetta proposta dell’Unione NCMM e ISGS richiama all’attualità anche i nuovi orientamenti proposti nel presente sito per la redazione di ricorsi congiunti con affidamento condiviso paritario in ossequio delle pronunce di merito più autorevoli dei Tribunali italiani.


LINEE GUIDA CNF SPESE ED ASSEGNI SEPARAZIONE : Novembre 2017

E C C O   L E   L I N E E   G U I D A   N A Z I O N A L I  N E L L E   C A U S E   D I   D I R I T T O   D I   F A M I G L I A


linee_guida_per_modalità_mantenimento_dei_figli_nelle_cause_di_diritto_familiare-29-11-2017

 

 


04 LUGLIO 2017, Napoli ore 9,30 TpM Napoli – AFFIDO CONDIVISO: RIPARTIRE VERSO LA BI-GENITORIALITA’

 

LINEE GUIDA NEWS AFFIDAMENTO MINORI:

Osservatorio Nazionale Famiglia e Minori UNCMM

REDAZIONALE  ATTO SEPARAZIONE FORMAT:

ACCORDO NEGOZIALE POST SEPARAZIONE – FORMAT OFFERTO STUDI LEGALI MEROLLA & PARTNERS

 


LINEE GUIDA REDAZIONALI NUOVI RICORSI DI SEPARAZIONE E DIVORZI : dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali

In seguito ai recenti orientamenti offerti dai Tribunali di Lecce, Brindisi, Bologna e Roma e Firenze  l’OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali in gemellaggio scientifico con LA SCUOLA DI LEGGE dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e con gli esperti degli Studi Legali Merolla & Partners, hanno redatto ed offerto un FORMAT  DI NEGOZIALE, che spesso i detti studi utilizzano con successo in seguito alle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate ] nelle MEDIAZIONI FORENSI INTEGRATE.

Come potrà facilmente evincersi da una semplice lettura del detto negoziale si rileva un nuovo linguaggio giuridico forense, dove taluni termini in uso, peraltro coniati ma non previsti per legge come ” genitore ludico o genitore accudente” o residenza prevalente, vengono sostituiti doverosamente con termini più consoni e che riconducono al senso dell’affidamento condiviso che la legge ha inteso attribuire. Va ricordato ad esempio, come taluni tribunali oggi affermano che il collocamento preferenziale presso uno dei genitori è una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale ( Cfr Tribunale di Genova ).

Il Tribunale può, se ne ricorrono le condizioni, disporre l’effettiva alternanza paritaria del minore presso il padre e la madre (cfr., Tribunale di Firenze, ordinanza 9 aprile 2012) e può stabilire la domiciliazione presso entrambi i genitori.

Per vero: dopo il titolo “Affidamento condiviso”, si rilevano espressioni indicative di una precisa interpretazione dell’istituto del tutto distaccata dalla questione della residenza abituale del minore: “E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di: 1) mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore; 2) ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione; 3) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina: a) tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; b) come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli. Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.”

Nelle recenti decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore.

L’Osservatorio peraltro rileva altro interessante orientamento, che per vero gli Studi legali di settore hanno spesso  considerato nella determinazione dell’assegno di mantenimento, precisamente: il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza 25 ottobre 2016, sostiene ed afferma che il mantenimento della prole può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante concessione del godimento della casa familiare.

Ecco dunque un nuovo esame delle risultanze Giurisprudenziali sotto la spinta delle forze forensi ed in linea non solo alla ratio della norma ma in particolare dell’evoluzione culturale. A tal’uopo va però rilevato anche  che detti nuovi orientamenti trovano spazio tra le coppie genitoriali con maggiori strumenti culturali e sociali, dove gli avvocati hanno più possibilità di far comprendere taluni concetti ed i danni di un ostruzionismo genitoriale, come vengono confermati dalle recenti ricerche. ( Circa 80 in meno di 10 Anni).

 Le risultanze di una recente Ricerca Svedese pubblicata nel Gennaio 2017  dalla Dr.ssa Emma Fransson: Conferma  i danni subiti dai minori per effetto della frequentazione di uno dei due genitori per un tempo inferiore ad 1/3 del tempo totale.

Giova ricordare a questo punto  la recente Risoluzione   n. 2079/2015 –  del Consiglio d’Europa, firmata anche dall’Italia, che ha invitato gli Stati membri a:

Assicurare l’effettiva uguaglianza tra i genitori nei confronti dei propri figli;                                                                                                             Eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale;                                                                                                                                                                                                                         Promuovere la SHARED RESIDENCE, definita nella relazione introduttiva n. 13870 – Risoluzione 2079/2015 – firmata anche dall’Italia – Consiglio d’Europa “ come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”;

Interessanti sono le osservazioni offerte dal Tribunale di Salerno che in  astratto e per assurdo se presso il genitore assegnatario della casa di proprietà dell’altro i figli si recano solo a dormire mentre l’altro genitore li cura per tutta la giornata non spetta l’assegno di mantenimento al collocatario perché nei suoi tempi di permanenza non vi sono spese. Parimenti non spetta se pranzano (cfr., Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016, n. 625) presso il padre e cenano presso la madre che è assegnataria della casa familiare di proprietà del padre quando i due genitori dispongono dello stesso reddito.
Va invece segnalato che si possono compensare differenze non eccessive di reddito attribuendo per intero i capitoli di spesa più pesanti al genitore più abbiente all’interno della forma diretta del mantenimento.

La Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, con ord. n. 14728 ricorda ed afferma : l’interesse del minore ai sensi dell’art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve salva-guardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di con-servare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ciò premesso, si condivide quanto dichiarato dal tribunale di Salerno: che  in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l’attribuzione esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.

Gioca a questo punto grande importanza, introdurre nei ricorsi di separazione e divorzio, come elemento fondante la possibilità in ogni momento, nel caso di conflitti emergenti di  convenire di rivolgersi a Mediatori Familiari o Forensi. [ Cfr. Format Ricorso dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali ], nel quale sono menzionati anche strategiche note articolate, frutto di ricerche e studi condivisi tra i numerosi esperti e legali delle Camere Minorili Multiprofessionali, per evitare e ridurre conflitti a causa delle frequenti ostruzioni comunicative tra i figli e genitori [ LINE TELEFONICHE E FASCE ORARIE] e per semplificare le comunicazioni genitoriali in luogo di costose raccomandate e incomprensibili messaggi con SMS o WZP con l’utilizzo invece di comunicazioni via PEC o E.mail .

Ai professionisti tutti dell’Unione delle Camere Minorili Multiprofessionali il difficile compito di raccogliere questi difficili compiti socio-forensi, di divulgare i nuovi modus operandi, facilitare tra i colleghi nuovi linguaggi, ma in particolare di aprire nuove frontiere culturali nei propri studi, facendo spazio a figure professionali specializzate [ si cfr. Proposta Normativa dell’Unione camere Minorili Multiprofessionali – Simposio 2008 Nisida : La Separazione Breve, Mite e la struttura dei Nuovi Studi Legali della Famiglia ] per giungere a fronteggiare e sostituire come da sempre promosso e diffuso, alla logica dello scontro…. la capacità di dialogo, di accordo e mediazione, nell’interesse di una società migliore e dei bambini coinvolti, futuri uomini del nostro domani, che porteranno con sè le ferite aperte di vissuti familiari che si ripercuoteranno sul futuro anche della nostra società.

Avvocato Manlio Merolla                                                                                                                                                                                          Presidente Nazionale Unione  Camere Minorili Multiprofessionali

Pubblicazione del  10 gennaio 2017  – conseguente ad Incontro Studio Scuola di legge Istituto Studi Giuridici Superiori

Si ricorda che nel calendario programmato del Corso di Alta formazione ed Aggiornamento professionale della Scuola di Legge Anno 2017 è prevista la Giornata Studio per il 26 Maggio 2017 la presentazione delle risultanze dell’Osservatorio Famiglia e Minori dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali .
In allegato il Format del Ricorso offerto dagli Studi Legali Merolla & Partners. Nel caso di mancato caricamento del file cfr: www.studiolegalemerolla.it