Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

COMUNICATO STAMPA: CONFERENZA REGIONALE U.N.C.M. – IL DIVORZIO BREVE

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COMUNICAZIONE UNIONE NAZIONALE  CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI   COMUNICATO STAMPA


SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: Ogni vita è una vocazione – presentazione libro del dr. P. Riccardi

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INVITO : PARTECIPAZIONE CONVENTION REGIONALE UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI SEZIONE CAMPANIA 29 Maggio 2014 PALAZZO REALE DI CASERTA: Esperti si Confrontano

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INVITO CONFERENZA REGIONALE UNIONE CAMERE MM SEZIONE CAMPANIA EVENTO 29 MAGGIO 2014 PALAZZO REALE CASERTA


COMUNICAZIONE PER LE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI PER LA CAMPANIA: FISSATA DATA PER IL CONGRESSO REGIONALE CMM CAMPANIA

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COMUNICATO PRESIDENZA

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

MULTIPROFESSIONALI

Si comunica che il Congresso Regionale Annuale dell’Unione CMM Campania si terrà a Caserta il 29 maggio 2014, probabilmente presso il Palazzo Reale.

I Direttivi Sono invitati a prendere contatti entro il giorno 10 cm con il Presidente Nazionale Avv. Prof. Manlio Merolla per definire le intese programmatiche ed organizzative .

Si ringrazia vivamente la DOTTORESSA CRISTINA PIZZI, per l’impegno profuso per la realizzazione del detto impegno.

Napoli, 3 Maggio 2014                                                                            Per il Presidente la Segreteria Nazionale

 


Sentenza 6 dicembre 2013 – 8 aprile 2014, n. 15696: E’ REATO PER L’EX CONIUGE ENTRARE NELLA CASA ASSEGNATA ALL’ALTRO CONIUGE

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DIRITTO DI FAMIGLIA – PENALE :

Sentenza 6 dicembre 2013 – 8 aprile 2014, n. 15696

Una ex moglie è stata sottoposta a processo penale per essersi introdotta all’interno dell’appartamento assegnato all’ex marito, previa forzatura della porta d’ingresso, con conseguente aggressione nei confronti dell’ex-marito ed aver danneggiato le suppellettili della casa in cui quest’ultimo viveva.

In relazione alla violazione di domicilio l’imputata a sua discolpa ha sostenuto le seguenti tesi difensive: 1. che i giudici  avevano ritenuto ed affermato la sua responsabilità (insieme ad altri imputati che avevano concorso nel reato) “nonostante l’insufficienza della prova dell’esistenza, sul piano materiale, del rapporto tra l’attività degli odierni ricorrenti e l’evento dannoso“; 2.  che anche lei era proprietaria dell’appartamento pertanto avente diritto al pari dell’ex-marito, di entrare in casa; 3. che “il giudice aveva ricostruito i fatti alla luce delle dichiarazioni della sola persona offesa, portatore di un interesse idoneo a comprometterne la credibilità“.

Tuttavia tutte le suddette eccezioni difensive della signora si sono mostrate infondate per la Corte che ha argomentato in merito, che le: “circostanze in fatto, diversamente accertate dai giudici del merito, ovvero inconferenti, e propongono una personale interpretazione della prova, attuata con l’accantonamento dei dati sfavorevoli“. Infatti accertato che l’ex marito era stato assegnatario in sede di separazione legale dalla moglie dell’appartamento, sul punto nulla quaestio. Inoltre, la corte ha rilevato l’irrilevanza ai fini della responsabilità dell’affermazione dell’ex moglie che sosteneva di aver “ricevuto le chiavi dal marito, in quanto il possesso delle chiavi dell’appartamento, non autorizza ad entrare con la forza nell’appartamento dell’ex marito assegnatario.