In seguito ai recenti orientamenti offerti dai Tribunali di Lecce, Brindisi, Bologna e Roma e Firenze l’OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali in gemellaggio scientifico con LA SCUOLA DI LEGGE dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e con gli esperti degli Studi Legali Merolla & Partners, hanno redatto ed offerto un FORMAT DI NEGOZIALE, che spesso i detti studi utilizzano con successo in seguito alle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate ] nelle MEDIAZIONI FORENSI INTEGRATE.
Come potrà facilmente evincersi da una semplice lettura del detto negoziale si rileva un nuovo linguaggio giuridico forense, dove taluni termini in uso, peraltro coniati ma non previsti per legge come ” genitore ludico o genitore accudente” o residenza prevalente, vengono sostituiti doverosamente con termini più consoni e che riconducono al senso dell’affidamento condiviso che la legge ha inteso attribuire. Va ricordato ad esempio, come taluni tribunali oggi affermano che il collocamento preferenziale presso uno dei genitori è una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale ( Cfr Tribunale di Genova ).
Il Tribunale può, se ne ricorrono le condizioni, disporre l’effettiva alternanza paritaria del minore presso il padre e la madre (cfr., Tribunale di Firenze, ordinanza 9 aprile 2012) e può stabilire la domiciliazione presso entrambi i genitori.
Per vero: dopo il titolo “Affidamento condiviso”, si rilevano espressioni indicative di una precisa interpretazione dell’istituto del tutto distaccata dalla questione della residenza abituale del minore: “E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di: 1) mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore; 2) ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione; 3) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina: a) tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; b) come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli. Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.”
Nelle recenti decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore.
L’Osservatorio peraltro rileva altro interessante orientamento, che per vero gli Studi legali di settore hanno spesso considerato nella determinazione dell’assegno di mantenimento, precisamente: il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza 25 ottobre 2016, sostiene ed afferma che il mantenimento della prole può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante concessione del godimento della casa familiare.
Ecco dunque un nuovo esame delle risultanze Giurisprudenziali sotto la spinta delle forze forensi ed in linea non solo alla ratio della norma ma in particolare dell’evoluzione culturale. A tal’uopo va però rilevato anche che detti nuovi orientamenti trovano spazio tra le coppie genitoriali con maggiori strumenti culturali e sociali, dove gli avvocati hanno più possibilità di far comprendere taluni concetti ed i danni di un ostruzionismo genitoriale, come vengono confermati dalle recenti ricerche. ( Circa 80 in meno di 10 Anni).
Le risultanze di una recente Ricerca Svedese pubblicata nel Gennaio 2017 dalla Dr.ssa Emma Fransson: Conferma i danni subiti dai minori per effetto della frequentazione di uno dei due genitori per un tempo inferiore ad 1/3 del tempo totale.
Giova ricordare a questo punto la recente Risoluzione n. 2079/2015 – del Consiglio d’Europa, firmata anche dall’Italia, che ha invitato gli Stati membri a:
Assicurare l’effettiva uguaglianza tra i genitori nei confronti dei propri figli; Eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale; Promuovere la SHARED RESIDENCE, definita nella relazione introduttiva n. 13870 – Risoluzione 2079/2015 – firmata anche dall’Italia – Consiglio d’Europa “ come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”;
Interessanti sono le osservazioni offerte dal Tribunale di Salerno che in astratto e per assurdo se presso il genitore assegnatario della casa di proprietà dell’altro i figli si recano solo a dormire mentre l’altro genitore li cura per tutta la giornata non spetta l’assegno di mantenimento al collocatario perché nei suoi tempi di permanenza non vi sono spese. Parimenti non spetta se pranzano (cfr., Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016, n. 625) presso il padre e cenano presso la madre che è assegnataria della casa familiare di proprietà del padre quando i due genitori dispongono dello stesso reddito.
Va invece segnalato che si possono compensare differenze non eccessive di reddito attribuendo per intero i capitoli di spesa più pesanti al genitore più abbiente all’interno della forma diretta del mantenimento.
La Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, con ord. n. 14728 ricorda ed afferma : l’interesse del minore ai sensi dell’art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve salva-guardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di con-servare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò premesso, si condivide quanto dichiarato dal tribunale di Salerno: che in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l’attribuzione esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.
Gioca a questo punto grande importanza, introdurre nei ricorsi di separazione e divorzio, come elemento fondante la possibilità in ogni momento, nel caso di conflitti emergenti di convenire di rivolgersi a Mediatori Familiari o Forensi. [ Cfr. Format Ricorso dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali ], nel quale sono menzionati anche strategiche note articolate, frutto di ricerche e studi condivisi tra i numerosi esperti e legali delle Camere Minorili Multiprofessionali, per evitare e ridurre conflitti a causa delle frequenti ostruzioni comunicative tra i figli e genitori [ LINE TELEFONICHE E FASCE ORARIE] e per semplificare le comunicazioni genitoriali in luogo di costose raccomandate e incomprensibili messaggi con SMS o WZP con l’utilizzo invece di comunicazioni via PEC o E.mail .
Ai professionisti tutti dell’Unione delle Camere Minorili Multiprofessionali il difficile compito di raccogliere questi difficili compiti socio-forensi, di divulgare i nuovi modus operandi, facilitare tra i colleghi nuovi linguaggi, ma in particolare di aprire nuove frontiere culturali nei propri studi, facendo spazio a figure professionali specializzate [ si cfr. Proposta Normativa dell’Unione camere Minorili Multiprofessionali – Simposio 2008 Nisida : La Separazione Breve, Mite e la struttura dei Nuovi Studi Legali della Famiglia ] per giungere a fronteggiare e sostituire come da sempre promosso e diffuso, alla logica dello scontro…. la capacità di dialogo, di accordo e mediazione, nell’interesse di una società migliore e dei bambini coinvolti, futuri uomini del nostro domani, che porteranno con sè le ferite aperte di vissuti familiari che si ripercuoteranno sul futuro anche della nostra società.
Avvocato Manlio Merolla Presidente Nazionale Unione Camere Minorili Multiprofessionali
Pubblicazione del 10 gennaio 2017 – conseguente ad Incontro Studio Scuola di legge Istituto Studi Giuridici Superiori
N O T E : PER L’ACCESSO ALLA GIORNATA DI STUDIO E PER QUELLE SUCCESSIVE E’ PREVISTA UNA QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE DI 10,oo Euro – SONO ESENTI I PARTECIPANTI CHE RISULTANO ASSOCIATI (Corsisti dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori in regola con la quota Associativa dell’anno corrente ), INOLTRE OCCORRE LA PRESENTAZIONE DI UN DOMANDA DA INVIARE VIA E-MAIL A: segreteria@scuoladilegge.eu oppure a lexmerolla@libero.it ;
SONO ESENTI DA OGNI CONTRIBUTO GLI AGENTI DELLA P.S. – CARABINIERI – DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE DEL TPM DI NAPOLI, IN VIRTU’ DELLA CONVENZIONE IN CORSO, NONCHE’ I COLLABORATORI DELLE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEI DIVERSI EVENTI FORMATIVI.
CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI :GLI INTERESSATI, POTRANNO FARE RICHIESTA DI ASSOCIARSI AD UNA DELLE DIVERSE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELL’UNIONE NAZIONALE, PRENDENDO CONTATTI DIRETTAMENTE CON LE SINGOLE SEGRETERIE.
PER ISCRIVERSI COME SOCIO ALLA SCUOLA DI LEGGE DELL’ ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI: NECESSITA PRESENTARE PER I NUOVI ASSOCIATI UNA DOMANDA DI COLLOQUIO CONOSCITIVO ( CFR. SITO www.scuoladilegge.eu ), ALL’ESITO POSITIVO FORMALIZZARE LA DOMANDA ASSOCIATIVA ED IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CORRENTE CORREDATA DA NOTE CURRICULARI.
PER I SOLI ASSOCIATI ALLA SCUOLA E’ POSSIBILE PARTECIPARE:
A V V E R T E N Z A : LE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE NON HANNO ALCUN OBBLIGO DI NOTIZIARE I PARTECIPANTI DEI DIVERSI E CONSEGUENTI EVENTI FORMATIVI, MODIFICHE IN CORSO D’OPERA O INVITI ALLE DIVERSE ATTIVITA’ ORGANIZZATE ATTRAVERSO COMUNICAZIONI DIRETTE E PERSONALI, IN QUANTO E’ IMPEGNO DEGLI ASSOCIATI O PARTECIPANTI VISIONARE PERIODICAMENTE LA BACHECA O I SITI WEB CHE VENGONO AGGIORNATI PERIODICAMENTE .
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CORSO TPM NAPOLI ANNO 2017 DIRITTO DI FAMIGLIA MINORILE E PSICOLOGIA GIURIDICA DEF
SCHEDA DI RICHIESTA DI COLLOQUIO PREVENTIVO E CONOSCITIVO DI AMMISSIONE ISGS –
PROGRAMMA: PROGRAMMA CORSI ANNO 2017 TPM-CGM
CORSO TPM NAPOLI ANNO 2017 DIRITTO DI FAMIGLIA MINORILE E PSICOLOGIA GIURIDICA DEF
SCHEDA DI RICHIESTA DI COLLOQUIO PREVENTIVO E CONOSCITIVO DI AMMISSIONE ISGS –
In fase di pubblicazione –
CORTE CASSAZIONE SENTENZA N. 1277 DEL 22.1.2014
LA CORTE DI CASSAZIONE HA SANCITO UN NUOVO PRINCIPIO MOLTO SIGNIFICATIVO SULLA CONVIVENZA MORE UXORIO. NEL CASO DI SPECIE IL CONVIVENTE VERSAVA DANARO A PIÙ RIPRESE, MENSILMENTE, NEL CONTO CORRENTE DELLA COMPAGNA FINO A RAGGIUNGERE UN IMPORTO NON ESIGUO. VENUTA MENO L’“AFFECTIO CONIUGALIS” NE SCATURIVA UNA RICHIESTA DI RESTITUZIONE, ACCOLTA IN SEDE DI APPELLO.
LA SUPREMA CORTE HA DETERMINATO I PRINCIPI CHE INCARDINANO NEL NOSTRO ORDINAMENTO L’ISTITUTO DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO, AFFERMANDO CHE “NON PUÒ OMETTERSI DI CONSIDERARE COME LE UNIONI DI FATTO, NELLE QUALI ALLA PRESENZA DI SIGNIFICATIVE ANALOGIE CON LA FAMIGLIA FORMATASI NELL’AMBITO DI UN LEGAME MATRIMONIALE SI ASSOCIA L’ASSENZA DI UNA COMPLETA E SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA, CUI SOLO L’ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE OVVERO UNA LEGISLAZIONE FRAMMENTARIA TALORA SOPPERISCONO, COSTITUISCANO IL TERRENO FECONDO SUL QUALE POSSONO GERMOGLIARE E SVILUPPARSI QUEI DOVERI DETTATI DALLA MORALE SOCIALE, DALLA CUI INOSSERVANZA DISCENDE UN GIUDIZIO DI RIPROVAZIONE ED AL CUI SPONTANEO ADEMPIMENTO CONSEGUE L’EFFETTO DELLA “SOLUTI RETENTIO”, COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 2034 C.C.”
RICHIAMA LA CORTE DI STRASBURGO (CFR., EX MULTIS, SENTENZA 24 GIUGNO 2010, PRIMA SEZIONE, CASO SCHALK E KOPFT CONTRO AUSTRIA) IN MERITO ALL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, IL QUALE TUTELA IL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE, NONCHÉ L’ART. 2 COST., CHE RICONOSCE IL VALORE E LA CONSEGUENTE NECESSITÀ DI TUTELA DELLE FORMAZIONI SOCIALI.
COME È NOTO, NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SI RINVENGONO ORAMAI NUMEROSE E SIGNIFICATIVE PRONUNCE IN CUI LA CONVIVENZA MORE UXORIO ASSUME IL RILIEVO DI FORMAZIONE SOCIALE DALLA QUALE SCATURISCONO DOVERI DI NATURA SOCIALE E MORALE DI CIASCUN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO.
NE CONSEGUE, SEMPRE SECONDO LA SUPREMA CORTE, CHE I “DOVERI MORALI E SOCIALI CHE TROVANO LA LORO FONTE NELLA FORMAZIONE SOCIALE COSTITUITA DALLA CONVIVENZA MORE UXORIO REFLUISCONO, SECONDO UN ORIENTAMENTO DI QUESTA CORTE ORMAI CONSOLIDATO, SUI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE, NEL SENSO DI ESCLUDERE IL DIRITTO DEL CONVIVENTE DI RIPETERE LE EVENTUALI ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI EFFETTUATE NEL CORSO O IN RELAZIONE ALLA CONVIVENZA (CASS., 15 GENNAIO 1969, N. 60; CASS., 20 GENNAIO 1989, N. 285; CASS., 13 MARZO 2003, N. 3713; CASS., 15 MAGGIO 2009, N. 11330“.