Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

Le recenti Ricerche, Studi e Proposte Normative della classe Forense a Tutela della Famiglia e per i Minori;

 

    Esporre compiutamente  le numerose ricerche e studi promossi dalla classe forense  in materia risulterebbe opera di grande pregio, ma necessiterebbe dedicare un intero volume enciclopedico e tempi lunghi per raccogliere tanto materiale, tuttavia chi scrive , anche con una certa vena narcisistica, intende rappresentare le sole proposte più significative che unitamente ai colleghi tutti della  Unione delle Camere Minorili Multiprofessionali d’Italia sono state negli ultimi anni studiate e proposte.

    Pertanto con estrema sintesi e senza il rispetto cronologico si annoverano:

    IL MOBBING CONIUGALE, FAMILIARE E GENITORIALE – le cui risultanze per economia di esposizione si rimandano ad altre pubblicazioni dello stesso autore , si cfr note in volume pagine precedenti- del quale fenomeno una particolare sottoparte dello stesso, riguardante un aspetto minore e con caratteristiche similari ed applicabili solo in taluni casi, viene denominato STALKING, all’attualità è oggetto di valutazioni legislative;

  Dalle risultanze degli studi condotti dal Centro Ricerche & Studi dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori, infatti, in alcune famiglie del centro sud, dove regna tutt’ora un atipico modus vivendi basato sulla prevaricazione, sull’ignoranza e sulla mancanza di rispetto, il fenomeno de quo non rientra pertanto nella casistica del mobbing, per cui risulterebbe più consono parlare di BULLYING o BOSSING.

   Nello Stalking invece, come il fenomeno viene denominato in America, non c’è certezza della perpetrazione del reato, in quanto il senso di fastidio, di intrusione, di controllo e di paura, proprio perchè sensazioni, sono soggettive e personali ed è quindi difficile stabilire una soglia, superata la quale si possa dire che questo tipo di reato è stato certamente ed oggettivamente commesso (ed è quindi legalmente perseguibile).

    Il termine “stalking”, d’altra parte, deriva dal linguaggio tecnico della caccia, traducibile in italiano con “fare la posta”.

In molti Paesi, come la stessa Italia, gli ordinamenti legislativi nazionali ignorano tale reato anche a causa della ridotta produzione di denunce sporte, che rendono nascosto il fenomeno ([1]).

       La sindrome del molestatore ossessivo si può definire come un insieme di comportamenti di sorveglianza e controllo ripetuti, intrusivi, volti a cercare un contatto con la vittima la quale a sua volta ne risulta infastidita, preoccupata, spaventata e può esser costretta a modificare il proprio stile di vita.

      Nei casi in cui la vittima viva la situazione nel peggiore dei modi, potrebbe arrivare anche ad una sofferenza psichica conclamata. Tale comportamento può presentarsi da solo oppure associato ad altri reati; nei casi più estremi può arrivare anche all’omicidio.

 

    Va inoltre annoverato tra gli studi del Centro Studi dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori, pubblicati nelle riviste dell’organo ufficiale di stampa della Consulta lex et Jus :

L’Obiezione Forense;

La Sindrome del Burn Aut Forense;

La Pre-sentenza;

Il Divieto ai minori delle Armi Giocattolo;

La Separazione Mite o Mediata;

La modifica dell’art.24 comma 7 L. 149/01;

Il monitoraggio e tutoraggio presso e dei titolari degli studi legali accreditati in materia ai giovani avvocati per accedere agli elenchi dei difensori di ufficio per i minori presso la Procura ed il Tribunale per i Minorenni, con certificazione di compiuta effettiva pratica;

Certificazione di multi professionalità degli studi in materia;

E tante altre anche in itinere.

 

Per approfondimenti si consigli consultare pubblicazioni della Collana Lex et Jus, partecipare ai Simposi organizzati  o visitare il sito: www.lexetjus.net;

 

Di seguito vengono riportate integralmente alcune pubblicazioni anche “ datate” raccolte in numerose riviste specializzate relative ai sopra citati studi e ricerche. Alcune potrebbero aver perso la loro attualità va rimangono punti significativi delle esigenze rilevate dalla classe forense.

 

Divorzio: L’Obiezione di Coscienza Forense;

 

Osservazioni, limiti e lacune normative sul nuovo istituto rilevato

dall’Istituto degli Studi Giuridici Superiori

  

Il presente  nuovo contributo, sebbene con contenuti calibrati e con toni sereni, apre in modo provocatorio un nuovo dibattito giuridico, morale e politico-forense, con la speranza di offrire spunti di riflessione e di analisi, tesi a definire la “ vexata quaestio” anche in ambito legislativo sulla nuova figura elaborata dall’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dall’Associazione Forense di Diritto di Famiglia e per la Tutela dei Minori di Napoli, denominata: “’Obiezione forense”.

 

DEFINIZIONE

 

“L’obiezione di coscienza è il rifiuto di obbedienza ad un comando dell’autorita’, ritenuto ingiusto o delittuoso per ottemperare ad una norma morale” (1)

 

PUNTO DI PARTENZA: LA SCIENZA

ex ARTICOLO 4:Codice Deontologico

 

“La professione forense trova stimolo e forza nella liberta’, che si manifesta nella indipendenza, comune alle altre professioni liberali.

L’avvocato non solo deve difendere le liberta’ altrui, ma deve rispettare la propria, accettando o rifiutando un incarico secondo quanto gli detta la sua coscienza.

In tale liberta’, tuttavia, egli deve tener presente la necessita’ del suo ministero, a tutela dei cittadini, dei loro legittimi interessi e della civile convivenza”.

 

Il citato articolo, raccolto nel codice deontologico forense, privo di distonie letterali si presenta chiaro e significativo, senza bisogno di commenti interpretativi.

Tuttavia, attraverso una lettura comparata di carattere normativo, emerge con amarezza che i principi ut sopra enunciati trovano impedimenti ostativi nella loro affermazione.

Infatti  l’articolo 11 della Legge professionale Forense prevede: che il procuratore non puo’, senza giustificato motivo, rifiutare il suo ufficio” – ed inoltre nell’art.11 del gia’ citato Codice deontologico, rubricato: “ Dovere di Difesa”  leggesi anche: “ L’avvocato deve prestare la propria attivita’ difensiva anche quando ne sia richiesta dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti” ….” II.Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attivita’ di gratuito patrocinio….”.

 

E’ chiaro che  da queste premesse sembra trovarsi davanti ad un obbligo e non ad una facolta’ professionale.

Tale obbligo non lascia spazio giustificativo ad un avvocato cattolico, obiettore di coscienza, nominato di ufficio per patrocinare taluni divorzi, per sottrarsi  dall’incarico conferitogli.

 

Sebbene ad oggi, in Italia, non sembra ritrovare alcuna traccia in documenti giuridici aventi ad oggetto il problema in esame, una vivace scuola giuridica napoletana (2) ha ritenuto porsi definitavamente il problema, esaminandolo da piu’ ottiche, proponendo possibili soluzioni.

 

LA COSCIENZA

 

Occorre precisare che il detto problema nasce alla luce delle recenti dichiarazioni ed esortazioni del Papa Giovanni Paolo II nel suo discorso all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, e alle consequenti affermazioni perentorie rese su una rete televisiva  dal Presidente Nazionale dell’Ordine degli Avvocati, che ha replicato  alle esortazioni del Papa, dirette agli operatori del diritto di declinare il patrocinio delle cause di DIVORZIO, sostenendo: che nessun avvocato nominato d’ufficio puo’ sottrarsi o rifiutare  incarichi relativi a procedure di divorzi….. .

 

L’indagine dell’I.S.G.S. LE SEPARAZIONI FITTIZIE

 

 Da una attenta analisi delle affermazioni del Pontefice  emerge che le sue preoccupazioni hanno origine dalle recenti risultanze I.S.T.A.T. relative al crescente  numero di separazioni dei coniugi in Italia,  che sembrerebbe aver raggiunto una percentuale superiore a 119,3% in piu’ nell’ultimo ventennio in tutto il territorio nazionale.

 

Ma chi scrive, tuttavia, anche per fugare le ragionevoli preoccupazioni del Papa, prima di presentare possibili soluzioni, ritiene di rilevare che in seguito ad una recente ricerca statistica-professionale, ancora in itinere, condotta dall’ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE FORENSE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E PER LA TUTELA DEI MINORI di Napoli, è emerso che dietro i dati raccolti dall’ISTAT, sebbene corretti,  si celano, purtroppo innumerevoli separazioni fittizie.

 

Tanto che il rapporto statistico ISTAT: SEPARAZIONI-DIVORZI in Italia risulterebbe sproporzionato.

Un dato certo quindi.

 

L’INCHIESTA  DEL MATTINO DI NAPOLI

 

Ma potra’ tornare utile, a conferma, ricordare l’interessante intervista  condotta da una nota giornalista napoletana del “Mattino di Napoli” (dr.ssa Cinzia Brancato)  pubblicata il 20.3.2002, alla Direzione dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori, ove si legge:” Un’indagine rivela: tanti gli “addii” fittizi per ottenere vantaggi economici e fiscali. …dietro il numero degli addii (119,3 % in piu’ nell’ultimo ventennio in tutto il territorio nazionale) si nascondono spesso verita’ che sfuggono alle maglie, troppo larghe, della giustizia e ai controlli della Guardia di Finanza.Perchè non sempre dietro una separazione consensuale c’è il fallimento di un matrimonio.Anzi, sempre piu’ spesso, si cela la volonta’ di ricavare profitti economici che nulla, o molto poco, hanno a vedere con il disamore.

Sicchè, la separazione non sempre si decide in uno studio legale, quanto piuttosto davanti al proprio fiscalista o commercialista. …i vantaggi? : motivi fallimentari (sottrazione di  beni a garanzia dei creditori), per ottenere posti all’asilo nido, per scavalcare graduatorie nei concorsi, o ottenere trasferimenti da una citta’ ad un altra, per riduzione di tasse,  per assegnazione di case popolari, per concessioni di provvidenze economiche quali assegni/pensioni di invalidita’ civile ( cfr limiti reddito familiare), ed altro.

Quanto precede non necessita di commenti, ma lascia certamente riflettere.

 

IL VUOTO NORMATIVO

 

Tuttavia sul punto occorre, senza alcuna “disputandi grazia”, fare altre doverose precisazioni.

Fermo il disposto normativo e deontologico forense, preso atto dei principi enunciati dal Papa, ad ogni avvocato cattolico non rimane che l’irrisolto dilemma e conflitto tra scienza e coscienza.

Eppure, pur risultando per ogni professione la facolta’ di poter invocare il principio dell’obiezione di coscienza, proprio ai “ principi del diritto” non sembrerebbe sussistere una norma di protezione.. Infatti,  per medici e psicologi, per personale sanitario ed esercente attivita’ ausiliarie è prevista la facolta’ di invocare  l’obiezione di coscienza con la legge del 22 maggio 1978 n.194 art.9 e segg. (Maternita’ ed Infanzia e sull’interruzione della gravidanza). Anche per i militari di leva è prevista l’obiezione di coscienza  con la legge del 15 dicembre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni se dichiarano “ di essere contrari  in ogni circostanza all’uso dellle armi per imprescindibili  motivi di coscienza., attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o morali e filosofici”.

 

NOTE STORICHE

 

Per ragioni intuibili, l’obiezione dii coscienza è stata vista  in passato in modo estremamente sfavorevole, dapprima in nome del principio del cuius regio eius et religio, dopo alla riforma protestante, in seguito, perchè in totale contrasto con la concezione sia dello Stato etico sia dello Stato totalitario. 

La natura stessa della nostra Repubblica,  affida al gioco democratico la costituzione dell’ordinamento normativo, rifiutando qualsiasi intrusione legislativa nelle coscienze dei cittadini.

E’chiaro che la necessita’ di accertare la sussistenza di una vera liberta’ di opinione tradotta in realizzazione pratica giustifica le cautele con le quali lo Stato si avvicina  all’obiezione di coscienza e la necessita’ che nella massima parte dei casi l’estrinsecazione concreta dell’obiezione sia preceduta da apposite disposizioni legislative, il che pero’ non significa che tale disposizioni siano di stretta interpretazione e che l’istituto dell’obiezione abbia carattere eccezionale, che anzi esso trova il suo fondamento proprio nella Costituzione.

 

IN ITALIA

 

sul piano concreto il problema a livello nazionale è stato posto da due famose sentenze  ( Pretura di Ancona 9 ottobre 1979, est.D’Ambrosio; Tribunale di Sondrio 11 febbraio 1983, est.Cernevale) che hanno avuto si una certa eco, ma forse minore di quanto meritassero e che, soprattutto, per quanto mi consta, non sono state poste in reciproca relazione.

La prima sentenza del Pretore di Ancona ( cfr. Giurisprudenza di merito n.4 -5/1982,parte II, pag.973 e/o Quaderni della Giustizia n.37/1984) è relativa ad un medico cardiologo “obiezione sanitaria ex art.9.IIIC. L.194/78”, l’altra invece richiamava il caso di un gruppo di cittadini imputati del delitto ex art. 415 c.p. relativamente ad un “ obiezione fiscale”.

 

“L’OBIEZIONE FORENSE”

 

Tuttavia, oggi, il problema viene riaperto e  riproposto, su un piano accademico e dottrinale avente ad oggetto un altra tipologia di obiezione di coscienza che chi scrive definisce “ obiezione forense” che certamente aprira’ nuovi dibattiti non solo negli ambienti giudiziari, religiosi e forensi, ma anche politici-normativi, atteso che la “ quaestio de qua” risulta interessare un elevato numero di avvocati della famiglia (.3), che esercitano di fatto oltre una funzione legale anche una significativa funzione sociale nel tessuto familiare nazionale.

 

IL CONFLITTO NEL CONFLITTO

 

Tuttavia, indipendetemente dalla facolta’ o meno di invocare la detta “ obiezione di coscienza forense”, diversamente da quanto accade nelle altre professioni, per gli avvocati cattolici, entra in gioco un altro conflitto nel conflitto “ Scienza/coscienza”, quando viene richiesto il suo intervento attraverso la richiesta di divorzio, in presenza di violenze fisiche e psicologiche ed abusi posti in essere da un coniuge nei confronti dell’altro o della prole.

I detti casi, purtroppo, spesso sono quelli piu’ frequenti. E’ chiaro, che in presenza anche di una auspicata norma che preveda per gli avvocati cattolici  “ l’obiezione forense ”,  risulta difficile ipotizzare che in nome della fede si permettano passivamente e allungando i tempi della giustizia ( con dichiarazioni di obiezione e con la ricerca di altro legale di ufficio con lungaggini di tempo conseguenti per effettuare e raccogliere  la disponibilita’ di altro legale) a danno, spesso di donne e bambini, il reiterarsi di violenze che nel tempo  lasciano  segni indelebili fisici e psicologici.

 

UN SIGNIFICATIVO SILLOGISMO

 

Pertanto, volendo effettuare un sillogismo giuridico-normativo, con  la L.194/78,  potremmo ritenere la sussistenza sia per i medici che per gli avvocati obiettori del limite imposto dalla legge e dalla Costituzione (art.32) al diritto alla salute, in qualunque momento emerga,   nel caso di  pericolo di vita nel caso dell’aborto  o pericolo di vita o alla propria incolumita’ fisica e pscicologica di un coniuge in seguito a violenze subite e subendi da parte dell’altro.

Consegue che puo’ verificarsi un conflitto fra beni costituzionalmente protetti ( salute della donna e l’obiezione di coscienza), che renderebbe opportuna, se non necessaria, una specifica regolamentazione normativa dei rapporti fra i due diritti.

E’ chiaro, quindi, che la scelta di obiezione dell’avvocato cattolico, in tali casi, proprio in nome della fede,  non avrebbe logica di accesso, anche alla luce di quel principio che insegna: “ che non vi è Carita’, senza Giustizia”.

 

LA FUNZIONE SOCIALE  DELL’AVVOCATO

 

A questo punto erge, in questo complesso excursus dottrinale, la figura nobile dell’Avvocato, da sempre  interprete di chi invoca giustizia per la propria liberta’.  Si legge nell’Ecclesiaste  che Dio, dopo aver creato gli uomini, abbandono’ il mondo alle loro disputazioni “ et mundum tradidit disputationi corum”: per cui potremmo dire che l’Avvocatura è stata creata ad un tempo con l’uomo stesso, e la sua storia ebbe inizio con una causa civile tra Adamo e Jeova per il possesso del paradiso terreste, terminata con uno sfratto, perchè Adamo fu sfrattato, e con uno sfratto per di piu’ manu militari, e continuo’ con una causa penale , il fratricidio di Caino. E poichè in ebraico Caino significa possidente, ed Abele nullatente, col fratricidio inizia la stessa lotta di classe.(4)

Con cio’ , si vuole giungere ad affermare che fin dai tempi piu’ antichi, la funzione dell’uomo di legge, dell’interprete, del consigliere, del difensore, è coeva con la storia della civilta’ e non puo’ essere avulsa dai valori etici, morali  ne’ religiosi  Ecco perchè la toga ha sempre camminato con i tempi, e talvolta li ha anticipati.

In questo tormento tra Scienza e coscienza dell’avvocato cattolico nella sua missione della Giustizia e la sua funzione sociale , i principi che ieri si credevano immutabili, oggi gli stessi si rivelano mutevoli come la sabbia.

 

Chi scrive non si illude certo che quanto si è finora scritto puo’ valere a risolvere il problema in esame, che deve rimanere, per la sua complessita’ e per le sue innumerevoli variabili umane, sociali, giuridiche e religiose lasciata la soluzione alla decisione di ogni avvocato, senza ingerenze alcune.

Si ritene interessante anche rilevare che, diversamente dalle critiche del mondo laico, anche la non tanto recente morale cattolica ha dato maggior rilievo, con precisi riflessi nell’ordinamento ecclesiale, istituzionale, alle ragioni di coscienza dei fedeli. Con riferimento, ad esempio, alla posizione nell’ambito della Chiesa di chi, dopo aver contratto matrimonio religioso ed avere ottenuto sentenza di cessazione degli effetti civili, sia passato a nuove nozze (celebrate con il solo rito civile) l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi riunita in Roma nell’autunno 1980 ha ritenuto che si “ puo’, evitando lo scandalo, concedere l’autorizzazione di ricevere la comunione, venendo incontro a un motivato giudizio di coscienza “ a coloro che, pur non potendone fornire la prova giudiziaria, “sono giunti alla motivata convinzione di coscienza circa la nullita’ del loro primo matrimonio” (5).

Si confida solo di aver dato, con il presente scritto, un piccolo contributo al formarsi della persuasione che la vera liberta’, di cui l’obiezione di coscienza  è la principale manifestazione, non è mai eversiva nè di ostacolo allo sviluppo e al progresso di istituzioni civili e religiose, che si dichiarano libere non solo negli scritti e con le parole, ma in particolare nei fatti.

E’ proprio nei  fatti e nelle piccole cose che si misura la democrazia di un popolo e la credibilita’ di cio’ che si professa in un mondo sociale dove occorrono meno profeti e piu’ testimoni.

 

IN CONCLUSIONE

Pertanto, potrebbe non essere un caso, che non esista una normativa disciplinatrice dell’obiezione forense, perchè in mancanza sembra poter attribuire proprio agli avvocati cattolici la facolta’ di valutare caso per caso, di assumere le dovute difese o suggerire gli eventuali rimedi.

Non è nemmeno un caso, che attualmente, i nuovi studi specializzati in diritto di Famiglia e Diritto minorile, purtroppo, ancor pochi, hanno ormai superato quella tipologia di lavoro di carattere artigianale, proiettandosi in un lavoro pmultiprofessionale di equipe, in rete  o collegiale, affinando ed aggiornando  la propria formazione ed aggiornamento professionale, frequetando SCUOLE DI LEGGE di alta formazione in materia, altamente specializzate, ed attigendo da esse i nuovi strumenti professionali (6)per fronteggiare le nuove esigenze, bisogni e  problematiche emergenti che le famiglie italiane richiedono e di cui hanno bisogno.

In questo difficile momento storico, nel quale strani orientamenti politici cercano affannosamente di spogliare gli avvocati di funzioni da sempre dagli stessi assolti con competenza ed equilibrio, occorre concludere richiamando l’importanza sociale dell’opera dell’Avvocato, secondo  il pensiero dell’Avv.Pietro D’Ovidio di Roma (6):

“  L’importanza sociale dell’opera dell’Avvocato è pari a quella del sociologo, del romanziere, dell’artista, dello scienziato, ma con una differenza che stabilisce la superiorita’ e le maggiori difficolta’  del primo sugli altri; gli uni possono secondare dolcemente i riposi e i risvegli dell’estro ed empire tutta la loro vita anche di una opera sola; l’altro, l’Avvocato, ha il dovere etico, giuridico e sociale di chiamare a raccolta tutte le proprie energie nell’ora che non gia’ egli sceglie, ma in quella che gli eventi gli impongono; gli uni lavorano nel silenzio e in solitudine, nella luminosa fucina dell’ispirazione, l’altro nella fucina ardente delle aperte competizioni”.

Nel conflitto tra la scienza e la coscienza, nel quale si confrontano e si oppongono fede e diritto, e ideali di liberta’ e di difesa  e tanti altri valori della vita sociale, la soluzione potrebbe essere di lasciare alla coscienza di ogni Avvocato la scelta da operare senza porre impedimenti normativi e morali.

 

A questo punto la migliore conclusione è proprio lasciare l’ultima parola …alla difesa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) Solo nel 15% dei casi le vittime sporgono denuncia, motivo per cui si può ritenere che le notizie pervenute circa la perpetrazione del reato sono solo una piccola parte di un fenomeno, a quanto pare, sommerso.


Corso di Informatica Giuridica

in allestimento


Corso di Inglese Giuridico

in allestimento


Corso di Criminologia Minorile: ANNO 2014

 Dal 20/12/13 sarà possibile presentare presso la Segreteria della Scuola di Legge dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli formale istanza di partecipazione al Nuovo Ciclo di Studi di Diritto di CRIMINOLOGIA Anno 2014 organizzato in collaborazione scientifica con l’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D’ITALIA e diversi Ordini Professionali;

PROGRAMMA, MODALITA’ ISCRIZIONE, ED INFO  NEI PROSSIMI GIORNI SUL PRESENTE PORTALE.

Il Corso sarà a numero Chiuso. E’ Prevista una possibile quota di partecipazione a titolo di copertura spese e colloquio conoscitivo .

PRESENTAZIONE UFFICIALE CORSO DURANTE IL CONGRESSO REGIONALE DELL’UNIONE ddd.

Il presente Ciclo di Studi si alternerà con quello di Diritto di Famiglia e Minorile.

MANIFESTO SEMINARI CRIMINOLOGIA 2014


Corso di Diritto Minorile e Famiglia ANNO 2014

 Dal 20/12/13 sarà possibile presentare presso la Segreteria della Scuola di Legge dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli formale istanza di partecipazione al Nuovo Ciclo di Studi di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile Anno 2014 organizzato in collaborazione scientifica con l’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D’ITALIA e diversi Ordini Professionali;

PROGRAMMA, MODALITA’ ISCRIZIONE, ED INFO  NEI PROSSIMI GIORNI SUL PRESENTE PORTALE.

Il Corso sarà a numero Chiuso. E’ Prevista una possibile quota di partecipazione a titolo di copertura spese e colloquio conoscitivo .

PRESENTAZIONE UFFICIALE CORSO DURANTE IL CONGRESSO REGIONALE DELL’UNIONE ddd.

Il presente ciclo di studi si alternerà con quello di CRIMINOLOGIA.

MANIFESTO SEMINARI DIRITTO MINORILE E FAMIGLIA 2014