Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

BENVENUTA LEX ET JUS ” on line “: ECCO IL PRIMO NUMERO 2014! BUON COMPLEANNO!

Lex Et Jus 1 del 2014

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ESPERTO RISPONDE : Ricorrere al Giudice Tutelare, una grande risorsa giudiziaria contro i conflitti genitoriali

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IL GIUDICE TUTELARE UNA GRANDE RISORSA GIUDIZIARIA CONTRO I CONFLITTI GENITORIALI

IL GIUDICE TUTELARE UNA GRANDE RISORSA GIUDIZIARIA CONTRO I CONFLITTI GENITORIALI


EVENTO FORMATIVO: TRIBUNALE NAPOLI – 3 novembre 2014 h.12,oo CONVEGNO FAMIGLIA E MINORI

CONFERENZA FAMIGLIA E MINORI NAPOLI 3 11 2014


ESPERTO RISPONDE:il paziente può chiedere il rimborso se in patria mancano farmaci e materiali medici?

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Cure all’estero, il paziente può chiedere il rimborso se in patria mancano farmaci e materiali medici

Corte di giustizia dell’Unione europea

Sentenza 09/10/2014, n. C268/13

 

La Corte di Giustizia ha chiarito che, qualora nel proprio Stato di residenza manchino farmaci e materiali medici di prima necessità, e a seguito di ciò un paziente non possa essere operato tempestivamente in un ospedale nazionale, l’assicurato/cittadino Ue può farsi operare in un altro Stato Ue e chiedere il rimborso della spese medico-ospedaliere sostenute all’estero

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ESPERTO RISPONDE:Nel caso di lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme?

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Lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri

Cassazione Civile  n. 8594 dell’ 11 aprile 2014.

 

Nel caso di lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme.

A tal riguardo, per molto tempo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che tale soggetto può esperire l’azione prevista dall’art. 2041 del CODICE CIVILE ossia di arricchimento senza causa.

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ESPERTO RISPONDE: COME EVITARE GLI ERRORI FINANZIARI E PATRIMONIALI POST SEPARAZIONE E DIVORZIO.

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IN PUBBLICAZIONE

Autore: Avv. Prof. Manlio Merolla

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ESPERTO RISPONDE: Come effettuare il calcolo dell’assegno di mantenimento? Come si calcola la SOGLIA MINIMA DI POVERTA’? Quali sono gli orientamenti attuali?

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In pubblicazione.

NOTA BENE: Atteso l’elevato numero delle richieste pervenute in redazione  e dopo la CONVENTION REGIONALE DI CASERTA DEGLI AVVOCATI DELLA FAMIGLIA dell’Unione Avvocati dei Minori e della Famiglia  e dell’U.N.C.M.M.  l’autore  pubblicherà a breve un piccolo ” SAGGIO” .

 

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LEX ET JUS SEGNALA:

L’assegno deve tenere conto della breve durata del matrimonio       

Ordinanza Corte Cassazione  n. 18722 depositata il 4 settembre 2014

 

Ai fini della determinazione dell’ ASSEGNO DIVORZILE, non è necessario ripercorrere analiticamente tutti i criteri indicati dall’art. 5 della l. n. 898/1970, ben potendo il giudice considerare prevalente, di fronte ad un matrimonio di breve durata, il fattore tempo.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 18722 depositata il 4 settembre scorso, con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma che, all’esito di un procedimento di divorzio, fissava in 200 euro mensili l’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie, in virtù dell’inadeguatezza dei mezzi della stessa, comparati con quelli del marito e della breve durata (due anni) del vincolo coniugale. 

La donna ricorreva per Cassazione lamentando l’erronea valutazione dei criteri indicati dal sesto comma dell’art. 5 della l. n. 898/70, con particolare riferimento all’errata considerazione dei redditi propri e dell’assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all’ex marito, il quale, secondo la stessa godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio ben più cospicuo rispetto alla sua modestissima condizione reddituale.

Ma la S.C. non è stata dello stesso avviso ed ha respinto il ricorso.

 

Esperto: Avv. Prof. Manlio Merolla  

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ESPERTO RISPONDE: Come vengono ripartite le spese ordinarie e straordinarie della Casa Familiare dopo la separazione?

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Egregio Avvocato Merolla,  mi sono separata da pochi mesi, purtroppo non riesco a sapere con esattezza come devo affrontare taluni aspetti economici, come ad esempio, quelli inerenti alla suddivisione delle spese della casa avuta in assegnazione ed il pagamento delle relative tasse. Può illustrarmi cosa vado incontro. Grazie anticipatamente!

SILVANA- Roma 2014

    Gentile signora, in effetti oltre alle questioni relative all’AFFIDAMENTO DEI FIGLI ed al  MANTENIMENTO DEGLI STESSI e  ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE,  vi sono altri aspetti economici delicati che vanno valutati con attenzione come quelli inerenti alla suddivisione delle spese della casa assegnata.  VEDIAMOLI CON ESTREMA SINTESI.

CIRCA LE SPESE PER LA CASA – In primis è utile precisare che sul soggetto assegnatario gravano le  SPESE  ORDINARIE relative alla casa familiare – quali: gli esborsi riguardanti la manutenzione ordinaria, le spese condominiali ordinarie e le utenze – e ciò in in base al fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse.

CIRCA LE SPESE STRAORDINARIE PER LA CASA –Diversamente, andranno suddivise pro/quota, ad esempio, per un’eventuale ristrutturazione dell’immobile in comproprietà.

CIRCA  L’IPOTESI DI UN CONTRATTO DI MUTUO: Nel caso in cui, poi, sia stato sottoscritto un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione adibita a casa familiare, la detrazione dei relativi interessi spetterà al coniuge acquirente e intestatario del contratto stessoSe nell’ immobile continuerà ad abitare la prole, con il divorzio, il coniuge trasferito beneficerà della detrazione in proporzione alla propria quota di competenza.

CIRCA L’IPOTESI DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA CASA – beneficiando delle detrazioni previste, le quote di detrazione continueranno ad essere riconosciute al coniuge proprietario dell’immobile, anche nell’ ipotesi in cui non ne sia assegnatario.

CIRCA LE TASSE SULLA CASA – Da ultimo, per quanto riguarda la tassazione sugli immobili, la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante il riordino in materia, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si articola in due componenti:

IMU una prima, patrimoniale, riferita all’I.M.U. dovuta – fatta esclusione per l’abitazione principale – dal possessore degli immobili e, quindi, in caso di separazione o divorzio, dall’assegnatario dell’abitazione; Va pagata quindi dal coniuge Assegnatario che risieda effettivamente nell’immobile della casa coniugale dopo la separazione o il divorzio per tutto il tempo in cui ci vivremo, con o senza figli.

Prima, invece  con la vecchia Ici si faceva carico delle spese colui che risultava legalmente proprietario del bene, adesso l’imposta ricade su chi la casa la abita realmente ma magari non ne é il titolare, ma sarà quest’ultimo a poter godere delle facilitazioni [ AGEVOLAZIONI FISCALI ]previste se si hanno figli sotto i 26 anni, corrispondenti a 50 euro per ogni figlio convivente. Ciò anche se il coniuge assegnatario non risulti formalmente come genitore affidatario.

PER LE COPPIE DI FATTO: Nessun cambiamento invece dal punto di vista delle coppie di fatto. La legge ancora non ha previsto soluzioni in tal senso e quindi l‘Imu dovrà essere versata da colui che possiede il bene anche se non vi risiede.

TASI una seconda, riguardante i servizi, riferita, nel caso della TASI, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di riferimento e da porre a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e, nel caso della TARI, alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da porre a carico dell’utilizzatore.

Le Segnalo una recente sentenza a tal riguardo:

lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri

Cassazione Civile  n. 8594 dell’ 11 aprile 2014.

Nel caso di lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme.

A tal riguardo, per molto tempo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che tale soggetto potesse esperire l’azione prevista dall’art. 2041 del C.c. ossia di arricchimento senza causa

PER CONSULTAZIONI CON L’AUTORE:

lexmerolla@libero.it  – MOBILE: 335.808.69.04 

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