Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

Sentenza Cassazione n. 18773 del 26/09/2016 – Risarcimento del danno non patrimoniale:DANNI BIOLOGICI DA SINISTRO STRADALE – ART. 32, COMMI 3-TER E 3-QUATER DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO. Inserito il: 29/09/2016 Maggiori dettagli. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 18773_09_2016 DANNI BIOLOGICI

In materia di danni biologici da sinistro stradale, la disciplina introdotta dall’art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, limitativa del risarcimento dei danni di lieve entità (quelli permanenti solo se “suscettibili di accertamento clinico strumentale”; quelli temporanei se dal riscontro medico legale risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”), si applica anche ai giudizi in corso, relativi a sinistri verificati in data anteriore all’entrata in vigore della legge (Corte cost. n. 235 del 2014).Presidente: M. Chiarini

Relatore: E. Vincenti


Sentenza Cassazione n. 15035 del 21/07/2016 – Procedura Civile – PROCEDIMENTO CIVILE – NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DA PARTE DELLA CANCELLERIA – RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA – CONTESTAZIONE – PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE:DECRETO CASSAZIONE 15035_07_2016 NOTIFICAZIONE MEZZO PEC

 

La Sezione Prima Civile della Corte ha affermato il principio per il quale nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.

Presidente: A. Nappi

Relatore: A. Scaldaferri


Sentenza Cassazione n. 15024 del 21/07/2016 – Diritti della Personalità:DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE –INTERESSE ALLA SEGRETEZZA DELLA MADRE – CONTEMPERAMENTO – MORTE DI QUEST’ULTIMA – IMPOSSIBILITÀ DI INTERPELLO – DIRITTO DELLA FIGLIA ADOTTATA – PREVALENZA – CONFIGURABILITÀ. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE – DECRETO CASSAZIONE 15024_07_2016 DIRITTO ALLE ORIGINI 

La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

Presidente: F. Forte

Relatore: G. Bisogni


Sentenza Cassazione n. 21297 del 20/10/2016 – PROCEDURA CIVILE:PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ ESPOSITIVA DEGLI ATTI PROCESSUALI –PORTATA GENERALE – MANCATO RISPETTO NEL RICORSO PER CASSAZIONE – POSSIBILI CONSEGUENZE – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

Il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale,la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata,rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità.   Presidente: V. Mazzacane    Relatore: A. Cosentino

SENTENZA CASSAZIONE Sentenza n. 23633 del 21/11/2016 – MINORI: TRIBUNALE DEI MINORENNI – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FIGLI MINORI – AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE – RECLAMO – RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – AMMISSIBILITÀ – A Cura Studio Legale Merolla & Partners

Sentenza n. 23633 del 21/11/2016

La Prima Sezione Civile – mutando consapevolmente orientamento – ha ritenuto ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo, confermativo del decreto del tribunale che ha disposto l’affidamento etero familiare dei figli minori di una coppia di genitori, già dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: M. Cristiano

FONTE : CORTE DI CASSAZIONE

INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE – 23633_11_2016 SU SENTENZA TPM

_______________________________________


Suprema Corte di Cassazione III Sezione – Sentenza 22639 del giorno 08 Novembre 2016: La cartella clinica incompleta presume l’errore del medico A Cura avv. Manlio Merolla

Suprema Corte di Cassazione III Sezione –

Sentenza 22639 del giorno 08 Novembre 2016 : La cartella clinica incompleta presume l’errore del medico

A Cura avv. Manlio Merolla

Il caso in esame ha origine in seguito a due giudizi presso il  Tribunale ed il successivo presso la Corte di Appello  con giudicati che respingevano la domanda risarcitoria per responsabilità medica  a seguito di due interventi chirurgici, nei quali si ravvisava incompletezza della cartella clinica. Indipendentemente della presunta correttezza dell’intervento effettuato, la difettosa tenuta della cartella clinica, per la Suprema Corte investita del caso de quo non esclude la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente.

Per vero la Corte di Cassazione ha giustamente ritenuto che la incompleta cartella clinica di cui è causa non può essere addebitata al paziente, con falsa deduzione dell’assenza della prova del nesso causale.  La Corte ha ritenuto quindi che è un esclusivo obbligo del sanitario tenerla in modo adeguato, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, la cui inosservanza fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato.

Convalidando un pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ermellini hanno fatto riferimento ad un precedente  principio  offerto con la Sentenza III Sezione del  26 gennaio 2010 n. 1538 con la quale precisava che le omissioni nella tenuta della cartella clinica rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea dì principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.

Va inoltre rilevata anche l’altra Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – stessa Sezione III, emessa il 5 luglio 2004 n. 12273, con la quale veniva  affermato che il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza della cartella medica, ed ancora va segnalato che tra gli arresti più recenti, significativa è stata anche  la sentenza della medesima Corte di Cassazione III Sez. del 27 aprile 2010 n. 10060, nella quale aveva indicato che la responsabilità professionale del medico va individuata attraverso un criterio necessariamente probabilistico: si può ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, ha fondate possibilità di evitare il danno;

Tuttavia va rilevato opportunamente alla luce della recente sentenza che se la correttezza dell’intervento si presume, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal  paziente.

Va quindi significato che se dall’indagine istruttoria venga provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, il ricorso alle presunzioni, assume particolare rilievo in base al criterio della “vicinanza alla prova”.

Novembre 2016 –


Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741: Mancato deposito del proprio fascicolo ex art. 169 cpc, il Giudice ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti. A Cura Avv. Manlio Merolla

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741.

In tema di decisione della causa, ove il Giudicante accerti che una parte ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., ma non lo ha nuovamente depositato, in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la cancelleria, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti.

La Supremaa Corte di Cassazione  con la suddetta sentenza ha ritenuto confermare  il proprio orientamento oramai  consolidato  in merito, rilevando che la mancata restituzione del fascicolo di parte che, ai sensi dell’art. 169 c.p.c., oltre il deposito della comparsa conclusionale, configura non un obbligo, bensì un onere la cui inosservanza determina effetti giuridici diversificati.
Va peraltro rilevato che mancata restituzione ” volontaria”  impone  al giudicante anche altre valutazioni ex art.116 cpc, attribuendo a tale comportamento l’implicita rinuncia della parte ad avvalersi della documentazione prodotta, comportando conseguentemente  la decisione della causa allo stato degli atti, sulla sola base delle prove e dei documenti posti al suo esame al momento della decisione, in  virtù del principio dispositivo delle prove.

Diversamente, nel caso frequente che  il fascicolo vada smarrito o venga sottratto, viene attribuita al giudice la valutazione  della rilevanza dei documenti non prodotti ed  esibiti al  fine della decisione facultando allo stesso di disporre, eventualmente, la ricerca del fascicolo senza tuttavia che l’omessa ricerca comporti alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, come postulato dall’art. 156 c.p.c.

La Suprema Corte affrontando ha ritenuto soffermarsi  con la citata sentenza anche sulla problematica relativa allo smarrimento del fascicolo d’ufficio,  rilevando significativamente  come tale ipotesi non determini l’estinzione del processo, in mancanza del necessario presupposto costituito dalla formale interruzione, ma generando ai sensi dell’art. 298 c.p.c..solo una fase di quiescenza del procedimento.

Luglio 2015                              A Cura Avv. Manlio Merolla

 


Sentenza Cassazione del 27 giugno 2016, n.13218: Se nel fascicolo di appello la documentazione inerente il primo grado non viene prodotta ed esibita dalla parte che abbia fondato le proprie argomentazioni, il Giudice può decidere la causa nel merito senza tener conto della documentazione mancante. A Cura Avv. Manlio Merolla

Sentenza Cassazione del 27 giugno 2016, n.13218

Se nel fascicolo di appello la documentazione inerente il primo grado non viene prodotta ed esibita dalla parte  che abbia fondato le proprie argomentazioni, il Giudice può decidere la causa nel merito senza tener conto della documentazione mancante.E’ quanto affermato dalla pronuncia in commento, in cui la Corte ha posto in rilievo come sia onere della parte (e non del Giudice) attivarsi perchè la cancelleria provveda a reperire il documento smarrito, salva l’ipotesi della perdita incolpevole.

__________________
MASSIMA

Premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti. Va Dunque ricordato che è sempre onere della parte appellante, salvo i casi dell’incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione.