Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

CORSO ANNO ACCADEMICO 2019 SCUOLA DI LEGGE: Incontro di Presentazione 25 Gennaio 2019 TpM Napoli ore 15,30

SCUOLA DI LEGGE  – SI COMUNICA:

Che il Giorno 25 cm avrà luogo presso i Centro Conferenze del Centro Giustizia Minorile del Tribunale per i Minorenni la presentazione del nuovo Corso. In detta sede si provvederà alla consegna delle domande di partecipazione  e presentazione dei relatori e tematiche che verranno trattate.  Le prime 30 domande  che verranno presentate in sede  non saranno oggetto ai colloqui di rito.  Ogni Info e chiarimento verrà offerto nel detto incontro. La Segreteria Organizzativa.

PRIMO EVENTO UFFICIALE: avrà luogo il 1° Febbraio 2019 ore 15,30 – 18,30

SECONDO EVENTO: avrà luogo il 1°.03.19  ore 15,30,   – 18,30 i successivi come da programma.


INFO per i TEAM WORKING LAW DELLA SCUOLA DI LEGGE

Si comunica che i gruppi studio della Scuola di legge, per ricevere via E Mail il materiale informatico oggetto degli Studi e Ricerche iniziati durante il Corso sono invitati a prendere contatto con la Direzione Scientifica .

 L a    S e g r e t e r i a    S c i e n t i f i c a


V ° Giornata Studio Scuola di Legge: 19 ottobre 2018 TPM Napoli: Tutele Giuridiche, Sociali ed Aspetti Psicologici della Famiglia che Cambia

ID CROAS 28665/18  – in attesa di accreditamento


EVENTO FORMATIVO SCUOLA DI LEGGE : 15 Giugno 2018 TpM Napoli


PROPOSTA NORMATIVA DI REVISIONE COSTITUZIONALE PER L’ACCESSO ALLA MAGISTRATURA IN ITALIA

 

IN VERSIONE PDF – SI RINGRAZIA L’ASSOCIAZIONE DEL COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE ( SEDE NAPOLI ) – IL SINDACATO FORENSE E TUTTA LA CLASSE FORENSE PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO E SOSTEGNO TESO ALLA REALIZZAZIONE DELLA INNOVATIVA PROPOSTA NORMATIVA – FRUTTO DI  UNA LUNGA RIFLESSIONE MATURATA IN PARTICOLARE DALLA

SIGNIFICATIVA ATTIVITA’ POSTA IN ESSERE DALLA MAGISTRATURA ONORARIA IN DECENNI IN ITALIA.


LINEE GUIDA REDAZIONALI NUOVI RICORSI DI SEPARAZIONE E DIVORZI : dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali

In seguito ai recenti orientamenti offerti dai Tribunali di Lecce, Brindisi, Bologna e Roma e Firenze  l’OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali in gemellaggio scientifico con LA SCUOLA DI LEGGE dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e con gli esperti degli Studi Legali Merolla & Partners, hanno redatto ed offerto un FORMAT  DI NEGOZIALE, che spesso i detti studi utilizzano con successo in seguito alle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate ] nelle MEDIAZIONI FORENSI INTEGRATE.

Come potrà facilmente evincersi da una semplice lettura del detto negoziale si rileva un nuovo linguaggio giuridico forense, dove taluni termini in uso, peraltro coniati ma non previsti per legge come ” genitore ludico o genitore accudente” o residenza prevalente, vengono sostituiti doverosamente con termini più consoni e che riconducono al senso dell’affidamento condiviso che la legge ha inteso attribuire. Va ricordato ad esempio, come taluni tribunali oggi affermano che il collocamento preferenziale presso uno dei genitori è una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale ( Cfr Tribunale di Genova ).

Il Tribunale può, se ne ricorrono le condizioni, disporre l’effettiva alternanza paritaria del minore presso il padre e la madre (cfr., Tribunale di Firenze, ordinanza 9 aprile 2012) e può stabilire la domiciliazione presso entrambi i genitori.

Per vero: dopo il titolo “Affidamento condiviso”, si rilevano espressioni indicative di una precisa interpretazione dell’istituto del tutto distaccata dalla questione della residenza abituale del minore: “E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di: 1) mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore; 2) ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione; 3) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina: a) tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; b) come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli. Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.”

Nelle recenti decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore.

L’Osservatorio peraltro rileva altro interessante orientamento, che per vero gli Studi legali di settore hanno spesso  considerato nella determinazione dell’assegno di mantenimento, precisamente: il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza 25 ottobre 2016, sostiene ed afferma che il mantenimento della prole può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante concessione del godimento della casa familiare.

Ecco dunque un nuovo esame delle risultanze Giurisprudenziali sotto la spinta delle forze forensi ed in linea non solo alla ratio della norma ma in particolare dell’evoluzione culturale. A tal’uopo va però rilevato anche  che detti nuovi orientamenti trovano spazio tra le coppie genitoriali con maggiori strumenti culturali e sociali, dove gli avvocati hanno più possibilità di far comprendere taluni concetti ed i danni di un ostruzionismo genitoriale, come vengono confermati dalle recenti ricerche. ( Circa 80 in meno di 10 Anni).

 Le risultanze di una recente Ricerca Svedese pubblicata nel Gennaio 2017  dalla Dr.ssa Emma Fransson: Conferma  i danni subiti dai minori per effetto della frequentazione di uno dei due genitori per un tempo inferiore ad 1/3 del tempo totale.

Giova ricordare a questo punto  la recente Risoluzione   n. 2079/2015 –  del Consiglio d’Europa, firmata anche dall’Italia, che ha invitato gli Stati membri a:

Assicurare l’effettiva uguaglianza tra i genitori nei confronti dei propri figli;                                                                                                             Eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale;                                                                                                                                                                                                                         Promuovere la SHARED RESIDENCE, definita nella relazione introduttiva n. 13870 – Risoluzione 2079/2015 – firmata anche dall’Italia – Consiglio d’Europa “ come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”;

Interessanti sono le osservazioni offerte dal Tribunale di Salerno che in  astratto e per assurdo se presso il genitore assegnatario della casa di proprietà dell’altro i figli si recano solo a dormire mentre l’altro genitore li cura per tutta la giornata non spetta l’assegno di mantenimento al collocatario perché nei suoi tempi di permanenza non vi sono spese. Parimenti non spetta se pranzano (cfr., Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016, n. 625) presso il padre e cenano presso la madre che è assegnataria della casa familiare di proprietà del padre quando i due genitori dispongono dello stesso reddito.
Va invece segnalato che si possono compensare differenze non eccessive di reddito attribuendo per intero i capitoli di spesa più pesanti al genitore più abbiente all’interno della forma diretta del mantenimento.

La Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, con ord. n. 14728 ricorda ed afferma : l’interesse del minore ai sensi dell’art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve salva-guardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di con-servare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ciò premesso, si condivide quanto dichiarato dal tribunale di Salerno: che  in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l’attribuzione esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.

Gioca a questo punto grande importanza, introdurre nei ricorsi di separazione e divorzio, come elemento fondante la possibilità in ogni momento, nel caso di conflitti emergenti di  convenire di rivolgersi a Mediatori Familiari o Forensi. [ Cfr. Format Ricorso dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali ], nel quale sono menzionati anche strategiche note articolate, frutto di ricerche e studi condivisi tra i numerosi esperti e legali delle Camere Minorili Multiprofessionali, per evitare e ridurre conflitti a causa delle frequenti ostruzioni comunicative tra i figli e genitori [ LINE TELEFONICHE E FASCE ORARIE] e per semplificare le comunicazioni genitoriali in luogo di costose raccomandate e incomprensibili messaggi con SMS o WZP con l’utilizzo invece di comunicazioni via PEC o E.mail .

Ai professionisti tutti dell’Unione delle Camere Minorili Multiprofessionali il difficile compito di raccogliere questi difficili compiti socio-forensi, di divulgare i nuovi modus operandi, facilitare tra i colleghi nuovi linguaggi, ma in particolare di aprire nuove frontiere culturali nei propri studi, facendo spazio a figure professionali specializzate [ si cfr. Proposta Normativa dell’Unione camere Minorili Multiprofessionali – Simposio 2008 Nisida : La Separazione Breve, Mite e la struttura dei Nuovi Studi Legali della Famiglia ] per giungere a fronteggiare e sostituire come da sempre promosso e diffuso, alla logica dello scontro…. la capacità di dialogo, di accordo e mediazione, nell’interesse di una società migliore e dei bambini coinvolti, futuri uomini del nostro domani, che porteranno con sè le ferite aperte di vissuti familiari che si ripercuoteranno sul futuro anche della nostra società.

Avvocato Manlio Merolla                                                                                                                                                                                          Presidente Nazionale Unione  Camere Minorili Multiprofessionali

Pubblicazione del  10 gennaio 2017  – conseguente ad Incontro Studio Scuola di legge Istituto Studi Giuridici Superiori

Si ricorda che nel calendario programmato del Corso di Alta formazione ed Aggiornamento professionale della Scuola di Legge Anno 2017 è prevista la Giornata Studio per il 26 Maggio 2017 la presentazione delle risultanze dell’Osservatorio Famiglia e Minori dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali .
In allegato il Format del Ricorso offerto dagli Studi Legali Merolla & Partners. Nel caso di mancato caricamento del file cfr: www.studiolegalemerolla.it

 

 


LEX ET JUS 2017 – CON REPORT CONVENTION LAW 2017 Avvocati Minorili e della Famiglia – PALAZZO REALE DI CASERTA

 PER VISIONARE LA RIVISTA clicca qui:  LEX ET JUS 2017 CON REPORT CONVENTION LAW 2017


INCONTRO STUDIO PRIMA GIORNATA SCUOLA DI LEGGE 21/04/2017 TPM NAPOLI

 

N O T E  :  PER L’ACCESSO  ALLA GIORNATA DI STUDIO E PER QUELLE SUCCESSIVE E’ PREVISTA UNA QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO  SPESE ORGANIZZATIVE  DI 10,oo Euro  – SONO ESENTI  I PARTECIPANTI  CHE  RISULTANO ASSOCIATI (Corsisti dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori  in regola con la quota Associativa dell’anno corrente ), INOLTRE OCCORRE LA PRESENTAZIONE DI UN DOMANDA DA INVIARE VIA E-MAIL A: segreteria@scuoladilegge.eu   oppure a lexmerolla@libero.it ;

SONO ESENTI  DA OGNI CONTRIBUTO GLI AGENTI DELLA P.S. – CARABINIERI – DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE DEL TPM DI NAPOLI, IN VIRTU’ DELLA CONVENZIONE IN CORSO, NONCHE’ I COLLABORATORI DELLE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEI DIVERSI EVENTI FORMATIVI.

CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI :GLI INTERESSATI, POTRANNO FARE RICHIESTA DI ASSOCIARSI AD UNA DELLE DIVERSE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELL’UNIONE NAZIONALE, PRENDENDO CONTATTI DIRETTAMENTE CON LE SINGOLE SEGRETERIE.

PER ISCRIVERSI COME SOCIO ALLA SCUOLA DI LEGGE DELL’ ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI: NECESSITA PRESENTARE PER I NUOVI ASSOCIATI  UNA DOMANDA DI COLLOQUIO CONOSCITIVO ( CFR. SITO www.scuoladilegge.eu ), ALL’ESITO POSITIVO FORMALIZZARE LA DOMANDA ASSOCIATIVA ED IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CORRENTE CORREDATA DA NOTE CURRICULARI.

PER I SOLI ASSOCIATI ALLA SCUOLA E’ POSSIBILE  PARTECIPARE:

  1.  ALLA PRESENTAZIONE DI UNA TESINA FINALE, CON PERGAMENA  CHE  VERRA’ CONSEGNATA NELLA  SOLENNE CELEBRAZIONE DELLE CONVENTION REGIONALI O NAZIONALI.
  2. CON EVENTUALE PUBBLICAZIONE SU UN ORGANO DI STAMPA DELL’UNIONE CMM O DELL’ISTITUTO,
  3. PARTECIPARE AI DIVERSI WORK SHOP INTERNI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA,
  4. COLLABORARE SU RICHIESTA ESPRESSA AL COMITATO REDAZIONALE DELLE RIVISTE E PUBBLICAZIONI DEI VOLUMI IN COLLANA,
  5. COLLABORARE ALL’UFFICIO RICERCHE E STUDI DELL’OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI,
  6. COLLABORARE ALLA REDAZIONE DEL MASSIMARIO DELLA LEX ET JUS
  7. AI SIMULACRI  ORGANIZZATI DALLO STUDIO MEROLLA & PARTNERS
  8. BENEFICIARE DEL MODULO OPEN OFFICE LAW DELLO STUDIO LEGALE MEROLLA & PARTNERS
  9. COLLABORARE E SEGUIRE AI CORSI DI FORMAZIONE  DEGLI SPORTELLI ANTIVIOLENZA DELL’UNIONE
  10. MATURARE IN SEGUITO AGLI ANNI DI ANZIANITA’ ASSOCIATIVA  AI FAVOR PREVISTI , NONCHE’ ALLE  MENZIONE NEL GOLDEN BOOK DELL’ISGS.
  11. ED ALTRE INIZIATIVE ORGANIZZATE DURANTE L’ANNO IN CORSO.

A V V E R T E N Z A :  LE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE NON HANNO ALCUN OBBLIGO DI NOTIZIARE I PARTECIPANTI DEI DIVERSI  E CONSEGUENTI EVENTI FORMATIVI, MODIFICHE IN CORSO D’OPERA O INVITI  ALLE DIVERSE ATTIVITA’ ORGANIZZATE ATTRAVERSO COMUNICAZIONI DIRETTE E PERSONALI, IN QUANTO E’ IMPEGNO DEGLI ASSOCIATI  O PARTECIPANTI VISIONARE PERIODICAMENTE LA BACHECA O I SITI WEB CHE VENGONO AGGIORNATI PERIODICAMENTE .

T U T T A V I A  : SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO SI CERCHERA’ DI NOTIZIARE PER QUANTO SARA’ POSSIBILE ANCHE ATTRAVERSO VIA E-MAIL, AGLI ASSOCIATI ISCRITTI DOTATI DELL’E.MAIL  DELL’INTERASSOCIAZIONE CARATTERIZZATA DA ” lex…..cognome….@libero.it2 che dovrà essere formalmente comunicata al momento dell’iscrizione se attiva.