Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

Sentenza Cassazione n. 18773 del 26/09/2016 – Risarcimento del danno non patrimoniale:DANNI BIOLOGICI DA SINISTRO STRADALE – ART. 32, COMMI 3-TER E 3-QUATER DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO. Inserito il: 29/09/2016 Maggiori dettagli. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 18773_09_2016 DANNI BIOLOGICI

In materia di danni biologici da sinistro stradale, la disciplina introdotta dall’art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, limitativa del risarcimento dei danni di lieve entità (quelli permanenti solo se “suscettibili di accertamento clinico strumentale”; quelli temporanei se dal riscontro medico legale risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”), si applica anche ai giudizi in corso, relativi a sinistri verificati in data anteriore all’entrata in vigore della legge (Corte cost. n. 235 del 2014).Presidente: M. Chiarini

Relatore: E. Vincenti


Sentenza Cassazione n. 13436 del 30/06/2016 – Diritto di Famiglia:AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ – TERMINE ANNUALE DI DECADENZA – ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL RICORRENTE – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – UTILIZZABILITÀ – DECADENZA – RILIEVO UFFICIOSO – AMMISSIBILITÀ. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 13436_07_2016 DISCONOSCIMENTO PATERNITA’

Con un parziale “revirement” rispetto ad un precedente orientamento, la Prima Sezione Civile della S.C. ha ritenuto che, ai fini di provare la mancata decorrenza del termine annuale di decadenza dall’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità, il ricorrente può avvalersi anche della mancata contestazione del momento della conoscenza dell’adulterio, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di rilevare d’ufficio l’eventuale decadenza altrimenti risultante “ex actis”.

Presidente: M.C. Giancola

Relatore: L. Nazzicone


Sentenza Cassazione n. 14188 del 12/07/2016 – Responsabilità civile:RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – NATURA EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE – NATURA CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners.

FONTE  CORTE CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE : SENTENZA CASSAZIONE 14188_07_2016 RESPONSABILITA’ DA CONTATTO SOCIALE

La Prima Sezione Civile della Corte, rimeditando un proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che la responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non abbia natura extracontrattuale, ma debba correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Presidente: S. Salvago

Relatore: A. Valilutti


Sentenza Cassazione n. 15035 del 21/07/2016 – Procedura Civile – PROCEDIMENTO CIVILE – NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DA PARTE DELLA CANCELLERIA – RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA – CONTESTAZIONE – PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE:DECRETO CASSAZIONE 15035_07_2016 NOTIFICAZIONE MEZZO PEC

 

La Sezione Prima Civile della Corte ha affermato il principio per il quale nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.

Presidente: A. Nappi

Relatore: A. Scaldaferri


Sentenza Cassazione n. 15024 del 21/07/2016 – Diritti della Personalità:DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE –INTERESSE ALLA SEGRETEZZA DELLA MADRE – CONTEMPERAMENTO – MORTE DI QUEST’ULTIMA – IMPOSSIBILITÀ DI INTERPELLO – DIRITTO DELLA FIGLIA ADOTTATA – PREVALENZA – CONFIGURABILITÀ. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE – DECRETO CASSAZIONE 15024_07_2016 DIRITTO ALLE ORIGINI 

La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

Presidente: F. Forte

Relatore: G. Bisogni


Sentenza Cassazione n. 19599 del 30/09/2016 – Famiglia:DONNE LEGATE DA UN RAPPORTO DI COPPIA – PROCEDURA DI MATERNITÀ ASSISTITA – GRAVIDANZA A SEGUITO DI DONAZIONE DI OVOCITA DALLA PROPRIA PARTNER – ASSIMILABILITÀ ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA – RAGIONI E DISTINZIONI. A Cura Studio Legale Merolla & Partners.

FONTE CORTE CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 19599_10_2016 QUESTIONI FILIAZIONE ETEROLOGA

La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: A. Lamorgese

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Sentenza Cassazione n. 19599 del 30/09/2016- FAMIGLIA: ATTO DI NASCITA STRANIERO – FIGLIO DI DUE MADRI PER FECONDAZIONE ETEROLOGA CON DONAZIONE DI OVOCITA DALL’UNA ALL’ALTRA – ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – VIOLAZIONE DELL’ORDINE PUBBLICO – ESCLUSIONE. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

LA SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 19599_10_2016 MATERNITA’ SURROGATA

 

Il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l’ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all’estero.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: A. Lamorgese


Sentenza Cassazione n. 21297 del 20/10/2016 – PROCEDURA CIVILE:PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ ESPOSITIVA DEGLI ATTI PROCESSUALI –PORTATA GENERALE – MANCATO RISPETTO NEL RICORSO PER CASSAZIONE – POSSIBILI CONSEGUENZE – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

Il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale,la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata,rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità.   Presidente: V. Mazzacane    Relatore: A. Cosentino