Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

ESPERTO RISPONDE: come detrarre l’assegno di mantenimento se è unico per l’ex coniuge e per i figli?

 

untitledEgregio Avvocato Merolla è possibile scaricare dalle tasse l’assegno di mantenimento e quello per il figlio?Se l’assegno è unico come si deve fare?

Giorgio – Roma 2014

La risposta circa l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge è affermativa, ma non è negativa invece quello che si versa per i figli.

ECCO COME FARE, ad esempio, se L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO che versa l’ex coniuge è unico, ovvero comprende tanto la somma per il mantenimento dei figli quanto quella per il sostentamento del coniuge: in questi casi ci si deve regolare come se l‘assegno fosse per metà destinato ai figli e per l’altra metà all’ex coniuge e se ne potrà quindi scaricare il 50%.

QUALI SOMME E’ POSSIBILE DETRARRE ?

Tuttavia bisogna ricordare che possono essere scaricate dalle tasse unicamente le somme disposte dal giudice in sede di separazione o divorzio e non qualsiasi altra forma di contributo “spontaneo” versata in precedenza; sono fuori dalle somme detraibili anche le somme versate per l’adeguamento dell’ISTATLa detrazione dalle tasse riguarda solo ed esclusivamente il mantenimento corrisposto in forma periodica (ad esempio mensile) e non quello in un’unica soluzione.

MODUS PROCEDENDI:

Si deve inserire la detrazione del mantenimento nel modulo del 730 o nel modello unico nell’ambito della dichiarazione dei redditi nella parte relativa a Spese e oneri per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Va inserito quindi il codice fiscale dell’ex coniuge al quale si fa il versamento nonché allegate le prove del versamento mensile insieme alla sentenza del Tribunale. Va ricordato che chi riceve l’assegno deve indicare l’assegno nella dichiarazione dei redditi perché viene assimilato ad altri guadagni.

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ESPERTO RISPONDE:I nonni hanno diritto a vedere i nipoti dopo la separazione o il divorzio dei genitori? Quali Doveri e Diritti hanno?

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Il Diritto agli Affetti

Il citato “diritto agli affetti “è disposto nel  nuovo articolo 155 del codice civile, infatti, stabilisce che “anche in caso di separazione personale dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” aggiungendo nello stesso tempo il diritto di “conservare rapporti significativi” non solo con gli ascendenti (e cioè i nonni), ma anche con “i parenti di ciascun ramo genitoriale.

I nonni hanno diritto a vedere i nipoti dopo la separazione o il divorzio dei genitori, ma non si può parlare di un vero diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti, peraltro non è regolato come il diritto di visita come quello della madre o del padre in virtà della legge 54 del 2006, che ha statuito con l’intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari  garantendo non solo il rapporto dei figli con entrambi i genitori, ma è andata oltre tutelando le relazioni con i nonni, i fratelli e gli zii.

Il suddetto diritto è stato definito nel corso di un SIMPOSIO nel 2008 a Nisida, organizzato dall’Unione Camere Minorili Multiprofessionali dal sottoscritto il : ” DIRITTO AGLI AFFETTI“.

Il detto diritto dei nonni nei confronti dei nipoti è di tipo sinallagmatico, nel senso che è anche diritto dei nipoti, i quali hanno delle tutele che consentono ed incoraggiano a mantenere vivo il rapporto affettivo, tuttavia non può definirsi come diritto di visita.

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Quando spetta ai nonni mantenere i nipoti?

Sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 30.09.2010 n. 20509  – Art. 148 c.c.

Nel caso, frequente  in cui anche l’altro genitore non sia in grado di provvedere unicamente con le proprie capacità  al mantenimento della prole,  a volte anche incurante delle conseguenze di un simile comportamento, vi sono forme di tutela legale previste per garantire ai figli il necessario sostentamento.

L’art. 148 del Codice Civile stabilisce che, in tali ipotesi, spetta agli altri ascendenti(parenti) legittimi o naturali, vale a dire ai nonni paterni e materni e, in ordine di parenti prossimi, ai bisnonni, il compito di fornire i mezzi sufficienti affinché i genitori possano adempiere ai propri doveri. Perché ciò si verifichi, è però richiesto che entrambi i genitori siano incapaci di mantenere il figlio, poiché, diversamente, qualora uno dei due riesca ad assolvere per intero al sostentamento della prole, dovrà provvedervi da sé, senza nulla pretendere da terzi; resta salva, ovviamente, la possibilità di agire giudizialmente contro l’altro per il recupero delle somme versate in sua sostituzione.

Tale concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 30.09.2010 n. 20509). In particolare, la Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire che l’obbligo di mantenimento grava sui genitori in maniera integrale e ciò comporta che, se uno dei due non voglia o non possa adempiervi, l’altro debba ricorrere a tutte le risorse patrimoniali di cui dispone e sfruttare appieno la propria attitudine al lavoro.

Dunque, solo in via sussidiaria – vale a dire quando nemmeno le possibilità economiche del genitore adempiente siano sufficienti – i nonni saranno tenuti a intervenire. Inoltre, l’obbligazione dei nonni potrà anche concorrere con quella dei genitori, quando l’apporto di questi ultimi, laddove esistente, non risulti comunque adeguato.

In questo caso, ciascuno dei soggetti obbligati dovrà fornire il proprio contributo in base alle rispettive capacità. Naturalmente, bisogna tener conto della condizione economica dei nonni; infatti, se questi, con il loro reddito, riescono a stento a far fronte ai propri bisogni primari, non potrà essere chiesto loro di provvedere anche al mantenimento dei nipoti.

Pertanto, in presenza delle condizioni appena viste, e nel caso in cui i nonni non adempiano spontaneamente alla contribuzione, il genitore che ne abbia interesse potrà depositare un ricorso avanti al Presidente del Tribunale competente, allegando la documentazione comprovante la propria impossibilità di provvedere ai bisogni dei figli e dimostrando, eventualmente, di aver tentato, senza successo, tutte le procedure esecutive per ottenere dall’altro il contributo dovuto.

Nell’ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda avanzata dal genitore, verrà posto a carico dei nonni, anche solo in via temporanea, l’assegno di mantenimento in favore dei nipoti, da versare direttamente al domicilio del padre o della madre che ne abbia fatto richiesta o di colui che sopporta le spese per il sostentamento, istruzione ed educazione dei figli.

Al provvedimento di condanna potranno poi opporsi i nonni, dimostrando in modo probatorio la propria situazione economica in cui versano e portando le argomentazioni in loro difesa. Infine, è opportuno precisare che i soggetti obbligati saranno tutti gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali (e dunque non solo quelli del genitore inadempiente), in base alle capacità contributive di ciascuno.

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ESPERTO RISPONDE: E’ possibile determinare prima del matrimonio con un accordo contrattuale talune situazioni patrimoniali con efficacia legale in pendenza di matrimonio?

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Egregio Avvocato Merolla,  Abbiamo avuto il piacere di ascoltarLa in un SIMPOSIO in Napoli su questioni legate ai diritti e doveri  dei coniugi con la presentazione di innovativi strumenti legali per dirimere conflittualità economiche.

Vorremo sapere se possiamo determinare prima del matrimonio con un accordo contrattuale talune situazioni patrimoniali personali, e se le stesso avranno efficacia legale in pendenza di matrimonio.

ANNAMARIA e RICCARDO – NAPOLI – POZZUOLI  2014 –

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L’ESPERTO RISPONDE:

Gentili signori quanto chiedete è possibile!

Tuttavia deve essere regolato nel rispetto di alcune condizioni normative e con previsioni lungi miranti.  Va all’uopo rilevato che occorre un attento esame preliminare degli obiettivi da raggiungere, valutare le varie forme negoziali, che gli accordi non siano in violazione a norme di legge, al buon costume ed all’ordine pubblico e che non ledano una delle due parti in modo scompensato. E’ possibile valutare l’applicabilità di taluni istituti giuridici, secondo talune circostanze, valutando istituti come IL PATRIMONIO FAMILIARE, REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI O ISTITUTI MENO NOTI MA ENTRATI A PIENO TITOLO NEL NOSTRO ORDINAMENTO MA POCO CONOSCIUTI ED APPLICATI COME TRUST FAMILIARI di origine inglese.

Più complessa ed alquanto improbabile risulterebbe disciplinare a lungo termine la gestione degli affetti e dei figli a venire, della quale non credo sia delegabile a terzi, nè tanto più risulterebbe moralmente fattibile.

In ogni caso necessita una pianificazione del lavoro progettuale in modo interdisciplinare ( FISCALE, GIURIDICO, TRIBUTARIO, CONTRATTUALE ed altro), attraverso delle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate].

 

Lex et Jus SEGNALA:

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE  – Presupposti.

Sent. Cass. 14.03.2014, n. 6020; Cass. 1.08.2013, n. 18440 

L’assegnazione della casa coniugale è esclusivamente finalizzata alla protezione della prole e non in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è invece destinato l’assegno divorzile. Pertanto, il potere del Giudice di attribuire il godimento della casa familiare al coniuge che su di essa non vanti alcun diritto, estromettendone il titolare, è di natura eccezionale, ed è dettato nell’esclusivo interesse della prole. Il Giudice, pertanto, non può, in assenza di figli, disporre l’assegnazione della casa coniugale, essendo subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

PER CONSULTAZIONI DIRETTE CON L’AUTORE:

Avv. Manlio Merolla – Presidente Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali  

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ESPERTO RISPONDE:Il Divorzio fa perdere ogni diritto sull’eredità che l’ex coniuge riceve dai propri genitori (suoceri); COSA SPETTA all’ex consorte?

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ESPERTO RISPONDE:

Avv. Manlio Merolla – Presidente Nazionale Unione Camere Minorili Multiprofessionali.      

a  MARCO – MODENA 2014

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Gentile signore ho letto con interesse la sua e mail, nella quale si contro vertono purtroppo in modo confuso più fattispecie giuridiche.

Tuttavia da quanto rilevo, premesso che i beni derivanti da successione non ricadono neppure in comunione dei beni, il cospicuo patrimonio risulterebbe  esclusivamente intestato ai suoi suoceri, pertanto  la sua ex moglie ha ereditato lo stesso.

Non credo alla luce di quanto mi ha scritto che Lei possa pretendere da sua moglie alcunché.

Ad ogni buon conto però, se sussistono talune condizioni, si potrebbe valutare di instaurare una causa di lavoro per vedere regolarizzato il suo rapporto con la società da Lei menzionata.

In ogni caso, trattasi di questioni non attinenti ad una causa di divorzio che dovrebbero essere oggetto di un autonomo giudizio.

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ESPERTO RISPONDE: E’ possibile chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale anche senza addebito della separazione?

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Egregio Avvocato Merolla, durante una trasmissione televisiva un giovane avvocato sosteneva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale, indipendentemente dalla richiesta di addebito. In base a quale orientamento normativo o giurisprudenziale ed in base a quali condizioni?  Grazie!

MONICA- FIRENZE 2014 –

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L’ESPERTO RISPONDE:

Con la sentenza n. 18853, depositata il 15 settembre 2011, che la Suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento del DANNO BIOLOGICO  ed  ESISTENZIALE in favore del coniuge tradito anche senza addebito, in sede di separazione.

Gentile signora la notizia è fondata.

La fonte primaria è una sentenza dei giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso del partner tradito ( in primo e secondo grado),  nella quale viene disposto infatti che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni.

Va anche precisato che la domanda di separazione e quella di risarcimento dei danni da infedeltà devono essere proposte autonomamente, in due distinti giudizi, in conformità a quanto emerge da una recente pronuncia della Cassazione, che ha ribaltato una decisione della Corte d’Appello fiorentina, in base ad un ragionamento logico-giuridico.

In alcune mie precedenti pubblicazioni e in un trattato di criminologia Familiare Ed. Lex et Jus 2005 ripreso dalla CEDAM in un volume a più firme sull’addebito della separazione ( cfr. Ed. CEDAM – Diritto di Famiglia ) detto principio era stato già anticipato. Tuttavia le modalità di accertamento probatorio, di istruttoria e del quantum lesivo si prestano a elevate difficoltà che richiedono una rigorosa metodologia nella ricerca e dimostrazione probatoria.

Su un campione di circa 20 casi abbiamo registrato orientamenti diversi in alcuni Tribunali. Ma la tendenza prioritaria induce a ritenere elevata la possibilità di accoglimento solo nei casi dove la prova è risultata da un attento lavoro preventivo e documentato con attenzione e logica giuridica.

PER CONSULTAZIONI DIRETTE CON L’AUTORE:

Avv. Manlio Merolla – Presidente Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali  

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