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Sentenza della Cassazione n. 21842/2014.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi. La Corte ritiene quindi non più sufficiente un generico disconoscimento delle fotocopie allegate in atti allorquando tale genericità non è venuta meno neppure nel corso del giudizio, durante il quale la parte non ha mai concretamente specificato i motivi del disconoscimento (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza del 15 ottobre 2014, n. 21842).
Cita la sentenza in esame testualmente: ” La contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti.”
A Cura Avvocato Manlio Merolla Studio Legale Merolla & Partners www.avvocatomanliomerolla.eu info:lexmerolla@libero.it