Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

IL MASSIMARIO DI DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE – Unione Studi Legali ISGS – Lex et Jus – Coordinamento magistratura di pace Napoli

Il Massimario CIVILE LEX ET JUS – Parte I 2019


IL MASSIMARIO di Giurisprudenza Famiglia e Minori della Lex et Jus Anno 19.Parte I

Per leggere il Massimario digita qui su: Il Massimario del Diritto di Famiglia e del Diritto Minorile Lex et Jus Osservatorio Giuridico

IL MASSIMARIO


LINEE GUIDA REDAZIONALI NUOVI RICORSI DI SEPARAZIONE E DIVORZI : dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali

In seguito ai recenti orientamenti offerti dai Tribunali di Lecce, Brindisi, Bologna e Roma e Firenze  l’OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali in gemellaggio scientifico con LA SCUOLA DI LEGGE dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e con gli esperti degli Studi Legali Merolla & Partners, hanno redatto ed offerto un FORMAT  DI NEGOZIALE, che spesso i detti studi utilizzano con successo in seguito alle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate ] nelle MEDIAZIONI FORENSI INTEGRATE.

Come potrà facilmente evincersi da una semplice lettura del detto negoziale si rileva un nuovo linguaggio giuridico forense, dove taluni termini in uso, peraltro coniati ma non previsti per legge come ” genitore ludico o genitore accudente” o residenza prevalente, vengono sostituiti doverosamente con termini più consoni e che riconducono al senso dell’affidamento condiviso che la legge ha inteso attribuire. Va ricordato ad esempio, come taluni tribunali oggi affermano che il collocamento preferenziale presso uno dei genitori è una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale ( Cfr Tribunale di Genova ).

Il Tribunale può, se ne ricorrono le condizioni, disporre l’effettiva alternanza paritaria del minore presso il padre e la madre (cfr., Tribunale di Firenze, ordinanza 9 aprile 2012) e può stabilire la domiciliazione presso entrambi i genitori.

Per vero: dopo il titolo “Affidamento condiviso”, si rilevano espressioni indicative di una precisa interpretazione dell’istituto del tutto distaccata dalla questione della residenza abituale del minore: “E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di: 1) mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore; 2) ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione; 3) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina: a) tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; b) come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli. Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.”

Nelle recenti decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore.

L’Osservatorio peraltro rileva altro interessante orientamento, che per vero gli Studi legali di settore hanno spesso  considerato nella determinazione dell’assegno di mantenimento, precisamente: il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza 25 ottobre 2016, sostiene ed afferma che il mantenimento della prole può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante concessione del godimento della casa familiare.

Ecco dunque un nuovo esame delle risultanze Giurisprudenziali sotto la spinta delle forze forensi ed in linea non solo alla ratio della norma ma in particolare dell’evoluzione culturale. A tal’uopo va però rilevato anche  che detti nuovi orientamenti trovano spazio tra le coppie genitoriali con maggiori strumenti culturali e sociali, dove gli avvocati hanno più possibilità di far comprendere taluni concetti ed i danni di un ostruzionismo genitoriale, come vengono confermati dalle recenti ricerche. ( Circa 80 in meno di 10 Anni).

 Le risultanze di una recente Ricerca Svedese pubblicata nel Gennaio 2017  dalla Dr.ssa Emma Fransson: Conferma  i danni subiti dai minori per effetto della frequentazione di uno dei due genitori per un tempo inferiore ad 1/3 del tempo totale.

Giova ricordare a questo punto  la recente Risoluzione   n. 2079/2015 –  del Consiglio d’Europa, firmata anche dall’Italia, che ha invitato gli Stati membri a:

Assicurare l’effettiva uguaglianza tra i genitori nei confronti dei propri figli;                                                                                                             Eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale;                                                                                                                                                                                                                         Promuovere la SHARED RESIDENCE, definita nella relazione introduttiva n. 13870 – Risoluzione 2079/2015 – firmata anche dall’Italia – Consiglio d’Europa “ come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”;

Interessanti sono le osservazioni offerte dal Tribunale di Salerno che in  astratto e per assurdo se presso il genitore assegnatario della casa di proprietà dell’altro i figli si recano solo a dormire mentre l’altro genitore li cura per tutta la giornata non spetta l’assegno di mantenimento al collocatario perché nei suoi tempi di permanenza non vi sono spese. Parimenti non spetta se pranzano (cfr., Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016, n. 625) presso il padre e cenano presso la madre che è assegnataria della casa familiare di proprietà del padre quando i due genitori dispongono dello stesso reddito.
Va invece segnalato che si possono compensare differenze non eccessive di reddito attribuendo per intero i capitoli di spesa più pesanti al genitore più abbiente all’interno della forma diretta del mantenimento.

La Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, con ord. n. 14728 ricorda ed afferma : l’interesse del minore ai sensi dell’art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve salva-guardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di con-servare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ciò premesso, si condivide quanto dichiarato dal tribunale di Salerno: che  in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l’attribuzione esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.

Gioca a questo punto grande importanza, introdurre nei ricorsi di separazione e divorzio, come elemento fondante la possibilità in ogni momento, nel caso di conflitti emergenti di  convenire di rivolgersi a Mediatori Familiari o Forensi. [ Cfr. Format Ricorso dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali ], nel quale sono menzionati anche strategiche note articolate, frutto di ricerche e studi condivisi tra i numerosi esperti e legali delle Camere Minorili Multiprofessionali, per evitare e ridurre conflitti a causa delle frequenti ostruzioni comunicative tra i figli e genitori [ LINE TELEFONICHE E FASCE ORARIE] e per semplificare le comunicazioni genitoriali in luogo di costose raccomandate e incomprensibili messaggi con SMS o WZP con l’utilizzo invece di comunicazioni via PEC o E.mail .

Ai professionisti tutti dell’Unione delle Camere Minorili Multiprofessionali il difficile compito di raccogliere questi difficili compiti socio-forensi, di divulgare i nuovi modus operandi, facilitare tra i colleghi nuovi linguaggi, ma in particolare di aprire nuove frontiere culturali nei propri studi, facendo spazio a figure professionali specializzate [ si cfr. Proposta Normativa dell’Unione camere Minorili Multiprofessionali – Simposio 2008 Nisida : La Separazione Breve, Mite e la struttura dei Nuovi Studi Legali della Famiglia ] per giungere a fronteggiare e sostituire come da sempre promosso e diffuso, alla logica dello scontro…. la capacità di dialogo, di accordo e mediazione, nell’interesse di una società migliore e dei bambini coinvolti, futuri uomini del nostro domani, che porteranno con sè le ferite aperte di vissuti familiari che si ripercuoteranno sul futuro anche della nostra società.

Avvocato Manlio Merolla                                                                                                                                                                                          Presidente Nazionale Unione  Camere Minorili Multiprofessionali

Pubblicazione del  10 gennaio 2017  – conseguente ad Incontro Studio Scuola di legge Istituto Studi Giuridici Superiori

Si ricorda che nel calendario programmato del Corso di Alta formazione ed Aggiornamento professionale della Scuola di Legge Anno 2017 è prevista la Giornata Studio per il 26 Maggio 2017 la presentazione delle risultanze dell’Osservatorio Famiglia e Minori dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali .
In allegato il Format del Ricorso offerto dagli Studi Legali Merolla & Partners. Nel caso di mancato caricamento del file cfr: www.studiolegalemerolla.it

 

 


PRODUZIONE DI FOTOCOPIE IN CAUSA E LORO IMPUGNAZIONE: Orientamenti, come, dove e perchè. A Cura Avv. Manlio Merolla

ORIENTAMENTI   

Sulla produzione di fotocopie in causa e loro impugnazione

Anche la cartella esattoriale prodotta da Equitalia in copia richiede una contestazione espressa e non una mera clausola di stile: necessario indicare le ragioni a fondamento della contestazione.

IL FATTO:  

La questione de qua ha  come riferimento una contestazione di cartelle esattoriali di Equitalia che l’Agente della riscossione aveva prodotto in causa solo in copia fotostatica e che il contribuente aveva genericamente contestato.

 

ECCO DUNQUE QUANTO HA RITENUTO LA SUPREMA CORTE:

Le fotocopie possono essere considerate una valida prova nel processo civile a condizione che la controparte non ne disconosca la conformità all’originale. Tale basilare regola, stabilita dal codice di procedura civile richiamata dall’art.2712 codice civile, è stata oggetto di una interessante sentenza della Cassazione n. 10326/14 del 13.05.2014.

Giova ricordare che la Corte sostiene che l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la sua fotocopia prodotta in causa, pur non necessitando di formule sacramentali, deve indicare, in modo inequivoco, le ragioni per cui si nega la genuinità della copia, non essendo sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive come quella classica espressione di mero stile e, perciò, non idonea a configurare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie rispetto agli originali con la quale  a verbale viene scritto: “…l’avv. Xxxxxxx  disconosce, impugna e contesta la conformità con riferimento  alle fotocopie prodotte dalla controparte… “.

Le fotocopie pertanto  vengono fatte rientrare nella categoria delle riproduzioni meccaniche, che come è noto sono: le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, le videoregistrazioni, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formate su qualsiasi supporto materiale come, ad esempio, fogli di carta, cd, dvd, o altri supporti come penne usb o nastri magnetici che si ritengono  rilevanti ai fini del processo soltanto quando sono relative a comportamenti utili alla risoluzione della controversia.. Tra queste si vuole far rientrare secondo la giurisprudenza corrente i documenti informatici privi di firma digitale, come possono essere i dati risultanti dal sistema informatico.

Per poter acquisire  o assumere le riproduzioni meccaniche in causa necessità per rigore di logica giuridica che le stesse  siano lecite e permesse, nel senso  che non siano state acquisite come  prove  con mezzi o modalità illegali, illegittimi o contrari a principi stabiliti dal “Testo Unico sulla Privacy” e ai principi costituzionali come  le acquisizioni illecite di intercettazioni telefoniche o ambientali non autorizzate o le registrazioni di immagini acquisite con furto o appropriazione indebita.

Ciò comporta per il Giudicante un attento esame preventivo durante la procedura di assunzione, rigettando le prove ritenute illecite e nel caso invece che le stesse per mero errore sono già state acquisite, non dovrà tenerne conto nel proprio giudicato caducando come prove le medesime.

10 Luglio 2014

A Cura Avv. Manlio Merolla – Studio Legale Merolla & Partners


Il Nuovo Regolamento del Tirocinio Forense

La Nuova Pratica forense a Cura dell’Avv. Manlio Merolla  – DIGITA A TERGO PER VISUALIZZARE LE RISPOSTE

PRESENTAZIONE NUOVO TIROCINIO FORENSE - 80 Avvocato Manlio Merolla


L’ESPERTO RISPONDE: IL GRATUITO PATROCINIO – Chi, Come e Quando Ottenerlo. Breve Guida Pratica

Osservatorio Giuridico

 

     DIGITA  PER VISIONARE L’ARTICOLO: ESPERTO RISPONDE IL GRATUITO PATROCINIO – Chi, Come, Dove e Perchè – Studio Legale Merolla & Partners

ESPERTO RISPONDE Il GRATUITO PATROCINIO


REINTRODOTTE EX LEGE NELLE PARCELLE LEGALI LE SPESE GENERALI A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO DEL 15%

 REINTRODOTTE EX LEGE NELLE PARCELLE LEGALI LE SPESE GENERALI 

A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO DEL 15%

LA RECENTE APPROVAZIONE DEI NUOVI COMPENSI PER GLI AVVOCATI HA REINTRODOTTO IL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE GENERALI, OGGI PASSATO DAL 12,5% AL 15%, CHE DEVE ESSERE APPLICATO NELLE SEGUENTI QUATTRO IPOTESI:
– QUANDO ALL’ATTO DELL’INCARICO, O SUCCESSIVAMENTE, IL CLIENTE E L’AVVOCATO NON ABBIANO DETERMINATO, PER ISCRITTO, IL COMPENSO SPETTANTE A QUEST’ULTIMO E IN OGNI CASO DI MANCATA DETERMINAZIONE CONSENSUALE;
– NELLE CONTROVERSIE TRA AVVOCATO E CLIENTE, NELL’IPOTESI CIOÈ DI MANCATO ACCORDO SULLA PARCELLA;
– IN CASO DI CONDANNA ALLE SPESE DA PARTE DEL GIUDICE (OSSIA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI);
– NEI CASI DI GRATUITO PATROCINIO.
IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE SUI PARAMETRI STABILISCE CHE, IN OGNI CASO E ANCHE IN CASO DI DETERMINAZIONE CONTRATTUALE, ALL’AVVOCATO È SEMPRE DOVUTA UNA SOMMA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE DI REGOLA NELLA MISURA DEL 15% DEL COMPENSO TOTALE PER LA PRESTAZIONE. NELLA LIQUIDAZIONE DELLA FASE DECISORIA IL GIUDICE DEVE RICHIAMARE TRA QUESTE LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA DECISIONE E CHE NON RIENTRANO, IN PARTICOLARE, NELLA FASE ISTRUTTORIA QUINDI NELL’ESAME E NELLA REGISTRAZIONE O PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO, COMPRESE LE RICHIESTE DI COPIE AL CANCELLIERE, IL RITIRO DEL FASCICOLO, L’ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO STESSO. IL CHE, SE SEMBRA IMPOSSIBILE PER IL GIUDICE IN MANCANZA DI SPECIFICA INDICAZIONE NELLA NOTULA, DIVENTA ASSAI ARDUO ANCHE PER L’AVVOCATO TENENDO CONTO CHE NON SI GIOCA SUL SICURO.
ORDINANZA CORTE CASSAZIONE N. 18722 DEPOSITATA IL 4.9.2014
L’ASSEGNO DEVE TENERE CONTO DELLA BREVE DURATA DEL MATRIMONIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE, NON È NECESSARIO RIPERCORRERE ANALITICAMENTE TUTTI I CRITERI INDICATI DALL’ART. 5 DELLA L. N. 898/1970 BEN POTENDO IL GIUDICE CONSIDERARE PREVALENTE, DI FRONTE A UN MATRIMONIO DI BREVE DURATA, IL FATTORE TEMPO. È QUANTO EMERGE DALL’ORDINANZA N. 18722 DEPOSITATA IL 4 SETTEMBRE 2014, CON LA QUALE LA CASSAZIONE SI È PRONUNCIATA SULLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA CHE, ALL’ESITO DI UN PROCEDIMENTO DI DIVORZIO, FISSAVA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELL’EX MOGLIE NELLA SOMMA DI 200 EURO MENSILI, IN VIRTÙ DELL’INADEGUATEZZA DEI MEZZI DELLA STESSA COMPARATI CON QUELLI DEL MARITO E DELLA BREVE DURATA (DUE ANNI) DEL VINCOLO CONIUGALE. LA DONNA RICORREVA PER CASSAZIONE LAMENTANDO L’ERRONEA VALUTAZIONE DEI CRITERI INDICATI DAL SESTO COMMA DELL’ART. 5 DELLA L. N. 898/70, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ERRATA CONSIDERAZIONE DEI REDDITI PROPRI E DELL’ASSENZA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI MEDESIMI ELEMENTI IN CAPO ALL’EX MARITO, IL QUALE SECONDO LA STESSA GODEVA DI UN REDDITO 16 VOLTE SUPERIORE E DI UN PATRIMONIO BEN PIÙ COSPICUO RISPETTO ALLA SUA MODESTISSIMA CONDIZIONE REDDITUALE. MA LA S.C. NON È STATA DELLO STESSO AVVISO E HA RESPINTO IL RICORSO.


L’ESPERTO RISPONDE: IL CONIUGE SEPARATO CHE INTENDA TRASFERIRE LA RESIDENZA LONTANO DA QUELLA DELL’ALTRO CONIUGE PERDE L’IDONEITÀ AD AVERE IN AFFIDAMENTO I FIGLI MINORI?

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 9633 DEL 12.5.2015

SEPARAZIONE DEI CONIUGI – PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI

IL CONIUGE SEPARATO CHE INTENDA TRASFERIRE LA RESIDENZA LONTANO DA QUELLA DELL’ALTRO CONIUGE NON PERDE L’IDONEITÀ AD AVERE IN AFFIDAMENTO I FIGLI MINORI, SICCHÉ IL GIUDICE DEVE ESCLUSIVAMENTE VALUTARE SE SIA PIÙ FUNZIONALE ALL’INTERESSE DELLA PROLE IL COLLOCAMENTO PRESSO L’UNO O L’ALTRO DEI GENITORI, PER QUANTO CIÒ INELUTTABILMENTE INCIDA IN NEGATIVO SULLA QUOTIDIANITÀ DEI RAPPORTI CON IL GENITORE NON AFFIDATARIO.

IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI DE POTESTATE, DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, CHE LIMITANO O ESCLUDONO LA POTESTÀ (ART. 317 BIS C.C. VECCHIO TESTO) O NE PRONUNCIANO LA DECADENZA (ARTT. 330 E 332 C.C.), NON È AMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. NONOSTANTE IL CARATTERE CONTENZIOSO E LA RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATURALI, PERMANENDO IN ESSI IL CARATTERE DELLA NON DEFINITIVITÀ, NELLA RICERCA DELLA PIÙ AMPIA GARANZIA PER I MINORI DERIVANTE DALL’ATTUALE AMPIEZZA DELLA REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI. CONSEGUENTEMENTE, NELLA FATTISPECIE, AVENTE AD OGGETTO PROVVEDIMENTI CORRELATI E LEGITTIMATI DALL’ART. 333 C.C. E DUNQUE NON DESTINATI A REGOLARE L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI, IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. VENIVA DICHIARATO INAMMISSIBILE.