Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

LEX ET JUS 2.2019

la Rivista

 


lex et jus 1. 19

la Rivista


IL MASSIMARIO DI DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE – Unione Studi Legali ISGS – Lex et Jus – Coordinamento magistratura di pace Napoli

Il Massimario CIVILE LEX ET JUS – Parte I 2019


IL MASSIMARIO di Giurisprudenza Famiglia e Minori della Lex et Jus Anno 19.Parte I

Per leggere il Massimario digita qui su: Il Massimario del Diritto di Famiglia e del Diritto Minorile Lex et Jus Osservatorio Giuridico

IL MASSIMARIO


MASSIMARIO LEX ET JUS Maggio 2018

I L   M A S S I M A R I O

Lex et Jus

DIRITTO DI FAMIGLIA

Cassazione con sentenza n. 16543/2017: Portare in casa l’amante: è reato

Portare l’amante in casa non è solo rischioso ma in un caso può diventare reato   quando è posto in essere clandestinamente costringendo il coniuge a sopportare il tradimento all’interno delle mura domestiche .

Tradimento in casa: condannato per maltrattamenti il marito fedigrafo

Nel caso di specie la donna era stata costretta a sopportare passivamente gli inviti in casa del marito all’amante. I giudici hanno stabilito che la fattispecie, sebbene sicuramente non comune, configurasse gli estremi del maltrattamento ex articolo 572 c.p. facendo richiamo soprattutto al requisito di fatti “per lo più commissivi ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili” vedi appunto l’infedeltà o l’umiliazione a più ampio respiro.

 

Pensione di reversibilità spetta anche al separato con addebito

Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza 02/02/2018 n° 2606

Nella sentenza n. 2606 del 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di pensione di reversibilità per riconoscerne il diritto alla fruizione in capo anche all’ex coniuge separato con addebito, in qualità di erede del coniuge defunto titolare del trattamento previdenziale.

 

DIRITTO PROCESSUALE

 

Ricorso in cassazione via Pec improcedibile se relata e sentenza sono prive di conformità

Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 08/03/2018 n° 5588

Se la sentenza impugnata è stata notificata tramite PEC e il ricorrente ha depositato solo la copia cartacea del provvedimento impugnato e della relata priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione, il ricorso è improcedibile non avendo assolto all’onere imposto dall’art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 5588/2018 della Suprema Corte di cassazione.

Processo civile:

È possibile liquidare i compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato anche dopo il deposito della sentenza che chiude il processo.

Ordinanza dello  06 dicembre 2017  – Tribunale di Reggio Emilia                                     Giudice Gianluigi Morlini

Il Tribunale, nell’accogliere un reclamo, ha ritenuto di dover aderire alla tesi secondo cui la legge non ha introdotto un termine di decadenza per il difensore, né un termine invalicabile per il giudice.

Infatti, sul punto sarebbe stato necessario, stante il carattere restrittivo di una simile esegesi, una formulazione esplicita che all’evidenza manca: pertanto, la norma dovrebbe essere considerata come meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione.

Pertanto, argomenta il giudice emiliano, non può sostenersi che l’art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 abbia introdotto un onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza.

Tali conseguenze, infatti, non sono espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, per la quale l’art. 71 dello stesso D.P.R. dispone che vada presentata “a …

 

Processo civile:

tardiva la notifica via P E C  fatta dopo le 21

Cassazione sentenza numero 7079/2018

La Cassazione sancisce e considera perfezionata la notificazione via PEC alle 7 del giorno successivo e per la Cassazione non vi è alcuna violazione del diritto di difesa del notificante, ribadendo che la notifica via P.E.C. richiesta, con la ricevuta di accettazione, dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione, non può dirsi tempestiva.

 

Processo civile:

la produzione della stampa estratta dal sito internet delle Poste non è idonea a provare l’avvenuta notifica di un atto giudiziario

Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 6524 del 16/03/2018

La prova dell’avvenuta notifica di un atto giudiziario deve essere fornita mediante il deposito dell’avviso di ricevimento contenente la copia dell’atto indicato, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste dall’articolo 140 c.p.c.

Il deposito del suddetto avviso non può essere sostituito con la copia dell’estratto dal sito internet delle Poste relativo alla consegna della raccomanda in quanto esso non è un documento idoneo a dimostrarne la ricezione

 

Ricorso in Cassazione inammissibile se contrario                                                                     anche ad un solo precedente di legittimità

Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 22/02/2018 n° 4366

Inammissibile il ricorso per cassazione se contrario anche ad un solo precedente di legittimità.  E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con l’ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4366.

 

Processo civile :

La conversazione registrata nello studio legale non può essere utilizzata come prova

Tribunale di Roma, sentenza numero 19278 / 2017

 

La registrazione di una conversazione avvenuta all’interno di uno studio legale non può essere mai utilizzata come prova in un procedimento, neanche se si tratta di un procedimento disciplinare e neanche se la registrazione è stata operata da presenti.

Per il Tribunale di Roma  viene in  rilievo non solo e non tanto la privacy, quanto la circostanza che una simile condotta si configura come un’intromissione inammissibile in ambienti che sono tutelati costituzionalmente, che comporta una violazione grave del diritto di difesa del cliente e dell’inviolabilità del domicilio

  LEGGI & DECRETI

APPROVATA DAI MINISTERI VIGILANTI L’ABOLIZIONE TEMPORANEA DEL CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO DI CASSA FORENSE

I Ministeri vigilanti hanno approvato la temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo.

Non sarà pertanto effettuata da Cassa Forense la riscossione della contribuzione minima integrativa per il quinquennio 2018-2022, fermo restando il pagamento del contributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre.

Il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari prodotto si pagherà direttamente in sede di autoliquidazione (MOD. 5). Ciò costituirà un effettivo risparmio sui contributi dovuti per moltissimi iscritti che producono un volume d’affari inferiore ad € 17.750,00. “Con questo provvedimento vogliamo andare incontro, ancora una volta, all’avvocatura più debole. È stata una corsa: in tempi brevissimi, grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti ad arrivare all’approvazione della misura da parte del Comitato dei Delegati e al consenso da parte dei tre Ministeri vigilanti, che ringraziamo per i tempi rapidi dell’istruttoria”, ha affermato il Presidente di Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano.

 

Avvocati: il praticantato dura massimo 6 anni parere n. 66/2017 

pubblicato il 26 marzo 2018 sul sito istituzionale

 

Il CNF fornisce chiarimenti in merito a quesiti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, sulla durata della pratica, l’abilitazione al patrocinio sostitutivo e la cancellazione dal registro dei praticanti alla luce delle recente modifiche:

La durata massima del praticantato è fissata in sei anni e la richiesta per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo potrà essere avanzata decorsi sei mesi all’iscrizione nel registro di praticanti, ma non oltre sei anni alla suddetta iscrizione. In tal caso, l’abilitazione avrà efficacia per tutto il periodo del praticantato sostitutivo (massimo 5 anni), al termine del quale si procederà alla cancellazione automatica.

 

Niente assegno ai figli, un cavillo assolve i genitori non sposati

Decreto legislativo 21 del 2018, approvato dal Governo attuando la delega contenuta nell’articolo 1 (comma 82) della riforma dell’ordinamento penitenziario.

 

Non pagare l’assegno previsto da un giudice per il mantenimento dei figli di genitori non sposati non è più reato.

Come e perché?:

Nel 2012 è stata approvata la legge secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ed hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati oppure no. Ora viene invece introdotta una nuova grave discriminazione. Se un figlio è nato da genitori coniugati ed uno dei due non paga l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione o del divorzio, l’inadempiente è punito con una pena che può arrivare ad un anno di reclusione.

Se invece i genitori non sono sposati, il genitore che non paga l’assegno di mantenimento non commette da oggi alcun reato (a meno che non sussistano i più complessi requisiti previsti dal vecchio art. 570 del codice penale). Per capire come si è arrivati a questa stupefacente conclusione è necessario seguire il filo di uno degli ultimi atti del Governo dimissionario. Oggi entra in vigore il decreto legislativo 21 del 2018, approvato dal Governo attuando la delega contenuta nell’articolo 1 (comma 82) della riforma dell’ordinamento penitenziario.

Ma che cosa c’entrano gli assegni per il mantenimento dei figli con l’ordinamento penitenziario? Nulla: ormai il nostro legislatore ci ha abituati a trattare in un unico corpo normativo le più disparate materie. Il decreto introduce nel codice penale l’articolo 570 bis. La nuova norma punisce con le stesse pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare “il coniuge” che si sottrae all’obbligo di pagamento degli assegni dovuti in caso di divorzio o di nullità del matrimonio oppure viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Lo scopo del decreto era solo quello di riunire e di collocare nell’ambito del codice penale le norme che sino ad oggi sanzionavano il mancato pagamento dell’assegno. Ma nel fare questa operazione il Governo ha precisato che il nuovo reato può essere compiuto solo da un “coniuge” e quindi ha chiaramente indicato che viene sanzionato solo il mancato pagamento dell’assegno per il mantenimento dei figli di genitori coniugati.

 

SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Sentenza Sezioni Unite, n. 4485/2018

La liquidazione delle spese dell’avvocato nei confronti del proprio cliente

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato può procedere ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.  Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, può introdurre la controversia de qua con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4, e 14 d. lgs. 150/2011, ovvero ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. (dovendosi poi proporre l’eventuale opposizione ai sensi dell’art. 702 bis c.p.cp. e ss.).

 

Sentenza Sezioni Unite, n. 4090/2017

Processo civile: frazionamento domanda giudiziale e abuso processuale

 

Il frazionamento della domanda giudiziale costituisce abuso del processo,  ecco la nuova rimodulazione ed i presupposti del divieto

 

Si abusa del processo ogni qualvolta lo strumento processuale è utilizzato impropriamente dalle parti.

Nel momento in cui un creditore avvia diverse procedure giudiziarie per ottenere l’adempimento frazionato di un’unica prestazione solo per adire il giudice inferiore al posto di quello competente per l’intera obbligazione abusa del processo.

La sua condotta infatti, tesa a ottenere dal giudice inferiore una sentenza in grado di avere un certo peso nei giudizi successivi è un mero espediente che appesantisce il sistema processuale, attraverso la parcellizzazione delle cause.

Dopo anni di contrasti giurisprudenziali che hanno coinvolto persino le Sezioni Unite, la recente sentenza n. 4090/2017 ha superato il divieto di frazionamento della domanda, ma con dei limiti

L’abuso del processo, disciplinato dall’art 96 c.p.c., consiste in tutti quei comportamenti improntati a mala fede o colpa grave messi in atto dal soggetto che agisce o resiste in giudizio, malgrado la consapevolezza dell’infondatezza della propria richiesta o difesa. Abusa del diritto d’azione quindi chi, per puro spirito di competizione o per scopi puramente dilatori, non applica neppure la minima diligenza per comprendere quanto siano infondate le proprie richieste e per valutare quanto siano gravi le conseguenze delle sue azioni


LINEE GUIDA REDAZIONALI NUOVI RICORSI DI SEPARAZIONE E DIVORZI : dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali

In seguito ai recenti orientamenti offerti dai Tribunali di Lecce, Brindisi, Bologna e Roma e Firenze  l’OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali in gemellaggio scientifico con LA SCUOLA DI LEGGE dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e con gli esperti degli Studi Legali Merolla & Partners, hanno redatto ed offerto un FORMAT  DI NEGOZIALE, che spesso i detti studi utilizzano con successo in seguito alle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate ] nelle MEDIAZIONI FORENSI INTEGRATE.

Come potrà facilmente evincersi da una semplice lettura del detto negoziale si rileva un nuovo linguaggio giuridico forense, dove taluni termini in uso, peraltro coniati ma non previsti per legge come ” genitore ludico o genitore accudente” o residenza prevalente, vengono sostituiti doverosamente con termini più consoni e che riconducono al senso dell’affidamento condiviso che la legge ha inteso attribuire. Va ricordato ad esempio, come taluni tribunali oggi affermano che il collocamento preferenziale presso uno dei genitori è una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale ( Cfr Tribunale di Genova ).

Il Tribunale può, se ne ricorrono le condizioni, disporre l’effettiva alternanza paritaria del minore presso il padre e la madre (cfr., Tribunale di Firenze, ordinanza 9 aprile 2012) e può stabilire la domiciliazione presso entrambi i genitori.

Per vero: dopo il titolo “Affidamento condiviso”, si rilevano espressioni indicative di una precisa interpretazione dell’istituto del tutto distaccata dalla questione della residenza abituale del minore: “E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di: 1) mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore; 2) ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione; 3) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina: a) tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; b) come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli. Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.”

Nelle recenti decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore.

L’Osservatorio peraltro rileva altro interessante orientamento, che per vero gli Studi legali di settore hanno spesso  considerato nella determinazione dell’assegno di mantenimento, precisamente: il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza 25 ottobre 2016, sostiene ed afferma che il mantenimento della prole può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante concessione del godimento della casa familiare.

Ecco dunque un nuovo esame delle risultanze Giurisprudenziali sotto la spinta delle forze forensi ed in linea non solo alla ratio della norma ma in particolare dell’evoluzione culturale. A tal’uopo va però rilevato anche  che detti nuovi orientamenti trovano spazio tra le coppie genitoriali con maggiori strumenti culturali e sociali, dove gli avvocati hanno più possibilità di far comprendere taluni concetti ed i danni di un ostruzionismo genitoriale, come vengono confermati dalle recenti ricerche. ( Circa 80 in meno di 10 Anni).

 Le risultanze di una recente Ricerca Svedese pubblicata nel Gennaio 2017  dalla Dr.ssa Emma Fransson: Conferma  i danni subiti dai minori per effetto della frequentazione di uno dei due genitori per un tempo inferiore ad 1/3 del tempo totale.

Giova ricordare a questo punto  la recente Risoluzione   n. 2079/2015 –  del Consiglio d’Europa, firmata anche dall’Italia, che ha invitato gli Stati membri a:

Assicurare l’effettiva uguaglianza tra i genitori nei confronti dei propri figli;                                                                                                             Eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale;                                                                                                                                                                                                                         Promuovere la SHARED RESIDENCE, definita nella relazione introduttiva n. 13870 – Risoluzione 2079/2015 – firmata anche dall’Italia – Consiglio d’Europa “ come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”;

Interessanti sono le osservazioni offerte dal Tribunale di Salerno che in  astratto e per assurdo se presso il genitore assegnatario della casa di proprietà dell’altro i figli si recano solo a dormire mentre l’altro genitore li cura per tutta la giornata non spetta l’assegno di mantenimento al collocatario perché nei suoi tempi di permanenza non vi sono spese. Parimenti non spetta se pranzano (cfr., Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016, n. 625) presso il padre e cenano presso la madre che è assegnataria della casa familiare di proprietà del padre quando i due genitori dispongono dello stesso reddito.
Va invece segnalato che si possono compensare differenze non eccessive di reddito attribuendo per intero i capitoli di spesa più pesanti al genitore più abbiente all’interno della forma diretta del mantenimento.

La Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, con ord. n. 14728 ricorda ed afferma : l’interesse del minore ai sensi dell’art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve salva-guardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di con-servare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ciò premesso, si condivide quanto dichiarato dal tribunale di Salerno: che  in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l’attribuzione esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.

Gioca a questo punto grande importanza, introdurre nei ricorsi di separazione e divorzio, come elemento fondante la possibilità in ogni momento, nel caso di conflitti emergenti di  convenire di rivolgersi a Mediatori Familiari o Forensi. [ Cfr. Format Ricorso dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali ], nel quale sono menzionati anche strategiche note articolate, frutto di ricerche e studi condivisi tra i numerosi esperti e legali delle Camere Minorili Multiprofessionali, per evitare e ridurre conflitti a causa delle frequenti ostruzioni comunicative tra i figli e genitori [ LINE TELEFONICHE E FASCE ORARIE] e per semplificare le comunicazioni genitoriali in luogo di costose raccomandate e incomprensibili messaggi con SMS o WZP con l’utilizzo invece di comunicazioni via PEC o E.mail .

Ai professionisti tutti dell’Unione delle Camere Minorili Multiprofessionali il difficile compito di raccogliere questi difficili compiti socio-forensi, di divulgare i nuovi modus operandi, facilitare tra i colleghi nuovi linguaggi, ma in particolare di aprire nuove frontiere culturali nei propri studi, facendo spazio a figure professionali specializzate [ si cfr. Proposta Normativa dell’Unione camere Minorili Multiprofessionali – Simposio 2008 Nisida : La Separazione Breve, Mite e la struttura dei Nuovi Studi Legali della Famiglia ] per giungere a fronteggiare e sostituire come da sempre promosso e diffuso, alla logica dello scontro…. la capacità di dialogo, di accordo e mediazione, nell’interesse di una società migliore e dei bambini coinvolti, futuri uomini del nostro domani, che porteranno con sè le ferite aperte di vissuti familiari che si ripercuoteranno sul futuro anche della nostra società.

Avvocato Manlio Merolla                                                                                                                                                                                          Presidente Nazionale Unione  Camere Minorili Multiprofessionali

Pubblicazione del  10 gennaio 2017  – conseguente ad Incontro Studio Scuola di legge Istituto Studi Giuridici Superiori

Si ricorda che nel calendario programmato del Corso di Alta formazione ed Aggiornamento professionale della Scuola di Legge Anno 2017 è prevista la Giornata Studio per il 26 Maggio 2017 la presentazione delle risultanze dell’Osservatorio Famiglia e Minori dell’Unione Camere Minorili Multiprofessionali .
In allegato il Format del Ricorso offerto dagli Studi Legali Merolla & Partners. Nel caso di mancato caricamento del file cfr: www.studiolegalemerolla.it

 

 


L’Antitrust: le clausole “anti-avvocato” sono vessatorie. Perché restringono la libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi. A Cura Avvocato Manlio Merolla

 ASSICURAZIONI ED AVVOCATI

Lo ha stabilito l’Antitrust: Le clausole “anti-avvocato” propinate dalla Allianz ai propri clienti sono vessatorie, all’esito del procedimento avviato nei confronti della detta Compagnia di assicurazione, “colpevole” di aver inserito nei propri contratti una clausola che prevedeva il necessario ricorso alla procedura di conciliazione paritetica al fine di risolvere le controversie eventualmente instauratesi in materia di RC auto, per un valore non superiore a 15mila euro e in relazione ai sinistri gestiti con il sistema dell’indennizzo diretto.

In effetti l’Antitrust ha rilevato la violazione dell’articolo 33, comma 2, lettera f) del Codice del consumo, dato che, anche nella nuova formulazione, pongono in capo agli assicurati il peso di una penale manifestamente eccessiva nell’ammontare, e delle ipotesi considerate dalla lettera t) della medesima norma, la quale sancisce la presunzione di vessatorietà sino a prova contraria di tutte quelle clausole che hanno per oggetto o come effetto il restringimento della libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi.

Per vero: attraverso tali clausole veniva acquisito l’impegno dei clienti non solo a ricorrere alla predetta procedura di conciliazione, ma anche a non affidare la gestione del danno a soggetti che operano professionalmente nel campo del patrocinio, come avvocati, procuratori legali e simili, in cambio, di uno sconto del 3,5% sull’ammontare netto del premio annuo.

Ma ancor peggio veniva prevista una insolita clausola che prevedeva nel caso di violazione, dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016  l’applicazione di una penale di 500 euro da detrarre dall’ammontare del risarcimento corrisposto mentre dal 1° aprile era prevista l’applicazione di una penale pari al 20% del valore del sinistro sino al massimo a 500 euro, sempre da detrarre dall’ammontare del risarcimento.

Importanti e significativi sono stati i pareri offerti prima del detto Giudicato dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato dell’OUA – Organismo Unitario dell’Avvocatura e di  associazioni a tutela dei consumatori.

Tempi sempre più duri per la Classe Forense!


Sentenza Cassazione n. 18773 del 26/09/2016 – Risarcimento del danno non patrimoniale:DANNI BIOLOGICI DA SINISTRO STRADALE – ART. 32, COMMI 3-TER E 3-QUATER DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO. Inserito il: 29/09/2016 Maggiori dettagli. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 18773_09_2016 DANNI BIOLOGICI

In materia di danni biologici da sinistro stradale, la disciplina introdotta dall’art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, limitativa del risarcimento dei danni di lieve entità (quelli permanenti solo se “suscettibili di accertamento clinico strumentale”; quelli temporanei se dal riscontro medico legale risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”), si applica anche ai giudizi in corso, relativi a sinistri verificati in data anteriore all’entrata in vigore della legge (Corte cost. n. 235 del 2014).Presidente: M. Chiarini

Relatore: E. Vincenti