Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

CONVENTION LAW REGIONALE AVVOCATI FAMIGLIA E MINORILI DELLE CAMERE MINORILI Multiprofessionali della Campania: PALAZZO REALE 19 Gennaio 2017 ore 16,oo

LOCANDINA CONVENTION LAW 2017 UNONELOCANDINA CONVENTION LAW 2017 UNONE


L’Antitrust: le clausole “anti-avvocato” sono vessatorie. Perché restringono la libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi. A Cura Avvocato Manlio Merolla

 ASSICURAZIONI ED AVVOCATI

Lo ha stabilito l’Antitrust: Le clausole “anti-avvocato” propinate dalla Allianz ai propri clienti sono vessatorie, all’esito del procedimento avviato nei confronti della detta Compagnia di assicurazione, “colpevole” di aver inserito nei propri contratti una clausola che prevedeva il necessario ricorso alla procedura di conciliazione paritetica al fine di risolvere le controversie eventualmente instauratesi in materia di RC auto, per un valore non superiore a 15mila euro e in relazione ai sinistri gestiti con il sistema dell’indennizzo diretto.

In effetti l’Antitrust ha rilevato la violazione dell’articolo 33, comma 2, lettera f) del Codice del consumo, dato che, anche nella nuova formulazione, pongono in capo agli assicurati il peso di una penale manifestamente eccessiva nell’ammontare, e delle ipotesi considerate dalla lettera t) della medesima norma, la quale sancisce la presunzione di vessatorietà sino a prova contraria di tutte quelle clausole che hanno per oggetto o come effetto il restringimento della libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi.

Per vero: attraverso tali clausole veniva acquisito l’impegno dei clienti non solo a ricorrere alla predetta procedura di conciliazione, ma anche a non affidare la gestione del danno a soggetti che operano professionalmente nel campo del patrocinio, come avvocati, procuratori legali e simili, in cambio, di uno sconto del 3,5% sull’ammontare netto del premio annuo.

Ma ancor peggio veniva prevista una insolita clausola che prevedeva nel caso di violazione, dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016  l’applicazione di una penale di 500 euro da detrarre dall’ammontare del risarcimento corrisposto mentre dal 1° aprile era prevista l’applicazione di una penale pari al 20% del valore del sinistro sino al massimo a 500 euro, sempre da detrarre dall’ammontare del risarcimento.

Importanti e significativi sono stati i pareri offerti prima del detto Giudicato dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato dell’OUA – Organismo Unitario dell’Avvocatura e di  associazioni a tutela dei consumatori.

Tempi sempre più duri per la Classe Forense!


Sentenza Cassazione n. 18773 del 26/09/2016 – Risarcimento del danno non patrimoniale:DANNI BIOLOGICI DA SINISTRO STRADALE – ART. 32, COMMI 3-TER E 3-QUATER DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO. Inserito il: 29/09/2016 Maggiori dettagli. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 18773_09_2016 DANNI BIOLOGICI

In materia di danni biologici da sinistro stradale, la disciplina introdotta dall’art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, limitativa del risarcimento dei danni di lieve entità (quelli permanenti solo se “suscettibili di accertamento clinico strumentale”; quelli temporanei se dal riscontro medico legale risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”), si applica anche ai giudizi in corso, relativi a sinistri verificati in data anteriore all’entrata in vigore della legge (Corte cost. n. 235 del 2014).Presidente: M. Chiarini

Relatore: E. Vincenti


Sentenza Cassazione n. 23710 del 22/11/2016 – Responsabilità – Assicurazione:RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – IMPRESA DESIGNATA PER CONTO DEL FGVS – AZIONE NEI SUOI CONFRONTI – SUCCESSIVA IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO – IRRILEVANZA. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FNTE CORTE CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE:SENTENZA CASSAZIONE 23710_11_2016 RISARCIMENTO DANNI FGVS

Esperita l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ricorrendone i presupposti, la successiva identificazione del responsabile del sinistro non esplica alcuna influenza sulla legittimazione sostanziale e processuale di detta impresa, che resta stabilizzata per tutto il corso del giudizio.

Presidente: A. Spirito

Relatore: E. Vincenti

Estensore: E. Vincenti


Sentenza Cassazione n. 13436 del 30/06/2016 – Diritto di Famiglia:AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ – TERMINE ANNUALE DI DECADENZA – ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL RICORRENTE – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – UTILIZZABILITÀ – DECADENZA – RILIEVO UFFICIOSO – AMMISSIBILITÀ. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 13436_07_2016 DISCONOSCIMENTO PATERNITA’

Con un parziale “revirement” rispetto ad un precedente orientamento, la Prima Sezione Civile della S.C. ha ritenuto che, ai fini di provare la mancata decorrenza del termine annuale di decadenza dall’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità, il ricorrente può avvalersi anche della mancata contestazione del momento della conoscenza dell’adulterio, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di rilevare d’ufficio l’eventuale decadenza altrimenti risultante “ex actis”.

Presidente: M.C. Giancola

Relatore: L. Nazzicone


Sentenza Cassazione n. 14188 del 12/07/2016 – Responsabilità civile:RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – NATURA EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE – NATURA CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners.

FONTE  CORTE CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE : SENTENZA CASSAZIONE 14188_07_2016 RESPONSABILITA’ DA CONTATTO SOCIALE

La Prima Sezione Civile della Corte, rimeditando un proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che la responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non abbia natura extracontrattuale, ma debba correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Presidente: S. Salvago

Relatore: A. Valilutti


Sentenza Cassazione n. 15035 del 21/07/2016 – Procedura Civile – PROCEDIMENTO CIVILE – NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DA PARTE DELLA CANCELLERIA – RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA – CONTESTAZIONE – PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE:DECRETO CASSAZIONE 15035_07_2016 NOTIFICAZIONE MEZZO PEC

 

La Sezione Prima Civile della Corte ha affermato il principio per il quale nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.

Presidente: A. Nappi

Relatore: A. Scaldaferri


Sentenza Cassazione n. 15024 del 21/07/2016 – Diritti della Personalità:DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE –INTERESSE ALLA SEGRETEZZA DELLA MADRE – CONTEMPERAMENTO – MORTE DI QUEST’ULTIMA – IMPOSSIBILITÀ DI INTERPELLO – DIRITTO DELLA FIGLIA ADOTTATA – PREVALENZA – CONFIGURABILITÀ. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE – DECRETO CASSAZIONE 15024_07_2016 DIRITTO ALLE ORIGINI 

La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

Presidente: F. Forte

Relatore: G. Bisogni